Il credito d’imposta per gli investimenti al Sud, c.d bonus Sud, può essere cumulato con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato a valere sugli stessi costi. Sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea. Dettò ciò, laddove per lo stesso investimento siano stati ottenuti altri aiuti di stato, è necessario compilare l’istanza di richiesta del Bonus sud secondo precise indicazioni.

Il bonus investimenti al Sud

Il bonus investimenti al Sud, c.

d. bonus Sud, Legge n° 208/2015, è un credito d’imposta che premia gli investimenti in beni strumentali. Beni destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Considerato l’ultimo intervento di proroga disposto dalla Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere:

  • dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
  • dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
  • dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale (ZES) al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nelle ZES (art. 5 D.L. 91/2017).

Il calcolo dell’agevolazione spettante

Il bonus Sud è calcolato applicando all’investimento totale le seguenti percentuali agevolative: 45% per le piccole imprese (costi ammissibili 3 mln); 35% per le medie (10 mln) e
25% per le grandi imprese (15 mln). Il credito spetta nella misura del 30, 20 e 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese situate nelle regioni di Abruzzo e Molise. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito è attribuito: nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

Nelle Zone ZES, il il bonus è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022. Nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Il cumulo con altre agevolazioni

Il comma 102 della Legge n° 208/2015 (come da successive modifiche normative), ammette che il credito di imposta sia cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Ciò a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.

Nella circolare n°12/E 2017, è specificato che:

Al fine di garantire il rispetto del limite dell’intensità di aiuto, nella comunicazione dovranno essere indicate le altre agevolazioni richieste ed eventualmente ottenute a valere sui medesimi costi, riducendo di conseguenza l’importo del credito d’imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita.

La compilazione dell’istanza in presenza di più aiuti di Stato

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione, CIM 17, nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione. L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione. Presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline. L’utilizzo è ammesso a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Detto ciò, poiché come visto sopra l’agevolazione dal 1° marzo 2017 è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali (45%, 35%, 25% ecc.) al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli altri aiuti concessi o richiesti.

Detto ciò, proprio sul cumulo con altri aiuti di Stato, nel modello di comunicazione, dovrà essere compilato il quadro D.

La compilazione del quadro D e della dichiarazione sostituiva di atto notorio

Infatti, nelle istruzioni di compilazione della comunicazione per richiedere il contributo è specificato che:

Il riquadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione, abbia ottenuto oppure richiesto altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti “de minimis”.

Per ciascun aiuto di Stato e aiuto “de minimis” va compilato un distinto rigo, riportando:

  • nelle colonne 1, 2 e 3, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l’agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione;
  • nelle colonne 4 e 5, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l’agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
  • colonna 6, l’ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l’agevolazione;
  • nella colonna 7, l’importo dell’agevolazione concesso oppure richiesto;
  • nella colonna 8, l’equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell’agevolazione e il valore dell’investimento ammesso, al lordo dell’imposizione fiscale.

Infine, deve essere barrata la casella R) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportata nello stesso modello.

Barrando tale casella, l’impresa direttamente o il suo intermediario dichiarano che “gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata (o dell’importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento.