Un utilizzo errato del bonus investimenti al Sud, potrebbe comportare in capo all’impresa beneficiaria del credito d’imposta, non solo l’applicazione di sanzioni amministrative ma anche risvolti di carattere penale.

Tuttavia, sono previste delle soglie entro le quali, l’errato utilizzo del credito d’imposta non comporta il reato di indebita compensazione.

Il bonus sud

Il bonus sud è disciplinato dai commi 98-108 della Legge n° 208/2015, Legge di stabilità 2016. l’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno d’Italia.

L’agevolazione spetta sui costi complessivi sostenuti e nella misura massima del: 45% per le piccole imprese (costi ammissibili 3 mln), 35% per le medie (10 mln) e 25 % per le grandi (15 mln). Al contrario, il credito opera nella misura del 30, 20 e 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese situate nelle regioni di Abruzzo e Molise. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 il Credito è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

La Legge di bilancio 2021 ha prorogato il credito d’imposta fino al 31 dicembre 2022.

Il credito di imposta non trova applicazione per le imprese in difficoltà finanziaria e per quelle operanti nei seguenti settori: industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture nonchè della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i settori del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Bonus Sud: quando si rischiano sanzioni penali?

I risvolti penali per un eventuale illecito utilizzo del credito d’imposta bonus sud sono disciplinati dall’art.10-quater del D.Lgs 74/2000.

A tal proposito, è punito con la reclusione:

  • da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro;
  • da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Cosa si intende per credito non spettante e credito inesistente?

Si definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatici e formali delle dichiarazioni.

Al contrario è inquadrato come non spettante il credito di imposta utilizzato in misura superiore a quella concessa e ad ogni modo rilevabile dai controlli delle dichiarazioni, automatici o formali (art. 36 bis 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972).