E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2023), il decreto che individua la procedure per ottenere la certificazione preventiva delle attività ammissibili al bonus R&S ossia al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.

Grazie al nuovo decreto, le imprese possono ottenere un’attestazione che consente loro di certificare preventivamente che gli investimenti e le attività effettuate per le quali si richiede il bonus rientrano tra quelle ammesse dalla legge.

A tal fine viene istituito l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni presso la direzione generale per la Politica industriale, l’innovazione e le Pmi del Mimit.

Il bonus R&S

Quando si parla di bonus R&S si fa riferimento al credito d’imposta di cui all’art. 3 del DL 145/2013 e Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020.

Il credito d’imposta spetta ad esempio in riferimento alla seguenti spese:

  • spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
  • quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
  • spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
  • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • ecc.

Bonus R&S.
Beneficiari

Possono richiedere il bonus tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato. Incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Ciò indipendentemente: dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono invece escluse dall’agevolazione: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Bonus R&S. Pubblicato il decreto per la certificazione delle attività

Con il DL 73/2022, è stato previsto che le imprese, al fine di operare in condizioni di certezze circa l’effettiva ammissibilità della attività e degli investimenti effettuati al credito d’imposta R&S:

  • possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare,
  • ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attivita’ di ricerca e sviluppo.

Da qui, nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre è stato pubblicato il decreto certificazione bonus R&S. Decreto che contiene appunto disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attivita’ di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.

La procedura di rilascio della certificazione

Il Dpcm definisce la procedura per il rilascio e il contenuto della certificazione preventiva bonus R&S.

La certificazione dovrà contenere:

  • ogni informazione utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati,
  • la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione,
  • le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta.

Lo stresso decreto istituisce, inoltre, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.

L’Albo è istituito presso la direzione generale per la Politica industriale, l’innovazione e le Pmi del Mimit.

Possono iscriversi al registro: le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione e le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza riguardanti progetti di ricerca sviluppo e innovazione. Rientrano tra i possibili certificatori anche i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0. I centri di competenza ad alta specializzazione e i poli europei dell’innovazione digitale (Edih e Seal of Excellence). Stessa cosa dicasi per le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Spetterà al ministero delle Imprese e del Made in Italy verificare la correttezza formale delle certificazioni rilasciate.

Riassumendo.

  • E’ stato pubblicato il decreto che individua la procedure per ottenere la certificazione preventiva delle attività ammissibili al bonus R&S;
  • con la certificazione si attesta che gli investimenti e le attività effettuate per le quali si richiede il bonus rientrano tra quelle ammesse dalla legge;
  • viene istituito l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.