Il bonus ristrutturazione è l’unico ad essere strutturale. E’ previsto dall’art. 16 bis del TUIR. Così come è nato si sostanzia in una detrazione fiscale del 36 % da applicare sulle spese sostenute per lavori finalizzati al recupero e conservazione del patrimonio edilizio. Lo sgravio è previsto su un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per ogni immobile oggetto dei lavori.

A partire dalla spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino a quello sostenute entro il 31 dicembre 2024, la detrazione è del 50% ed il limite di spesa massimo è portato a 96.000 euro per ciascun unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2025, salvo nuovi cambiamenti, si ritorna al 36% ed al limite di spesa di 48.000 euro.

La detrazione è da godere in 10 quote annuali di pari importo. Per le spese fatte nel 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Sono esempi di lavori che danno diritto al bonus ristrutturazione:

  • la manutenzione straordinaria (si pensi al rifacimento dei bagni)
  • la ristrutturazione della casa (abbattimento di tramezzature e loro ricostruzione)
  • l’eliminazione di barriere architettoniche (c.d. bonus barriere architettoniche)
  • interventi finalizzati al risparmio energetico.

Con riferimento a quest’ultimo punto occorre però tener distinti i lavori da quello che danno, invece, diritto all’ecobonus (ordinario oppure 110%). E’ un lavoro rientrante nell’ecobonus 110%, ad esempio, la realizzazione del cappotto termico.

La proroga del bonus ristrutturazione fino al 2024

Ci sono dei lavori ammessi al bonus ristrutturazione che quando sono finiti devono essere comunicati all’ENEA.

L’elenco è espressamente indicato dall’Agenzia delle Entrate. In dettaglio si tratta dei seguenti:

  • lavori sula struttura edilizia che comportano una riduzione della trasmittanza
    • delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
    • delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
    • dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
  • sostituzione infissi con riduzione della trasmittanza
    • dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
  • interventi su impianti tecnologici, ossia
    • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti
    • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto
    • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto
    • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto
    • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto
    • microcogeneratori (Pe<50kWe)
    • scaldacqua a pompa di calore
    • generatori di calore a biomassa
    • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
    • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
    • teleriscaldamento
    • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).

La comunicazione all’ENEA deve essere fatta entro 90 giorni dalla fine dei lavori (o dal collaudo se previsto).

Si ricorda anche che di recente l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida bonus ristrutturazione alle ultime novità.