Il bonus ristrutturazione casa 50% è ancora in vigore fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. E si continua ad applicare su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.

Dalle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, se non si interviene con qualche proroga, il bonus scenderà al 36%. E scenderà a 48.000 euro anche il limite massimo di spesa ammesso al beneficio fiscale.

C’è, un caso in cui il bonus ristrutturazione è cumulabile con un altro sgravio fiscale previsto per i lavori sulla casa.

Parliamo della detrazione IRPEF riconosciuta a fronte di spese sostenute pe lavori fatti su beni soggetti a regime vincolistico (ossia quelle che sono tutelati a livello nazionale in quanto fanno parte del patrimonio artistico, culturale e storico del nostro Paese).

I due sgravi fiscali

Il bonus ristrutturazione 50% è la detrazione fiscale riconosciuta per spese sostenute a fronte di lavori finalizzati al recupero del patrimonio edilizio. Quindi, è lo sgravio fiscale previsto per la ristrutturazione della casa.

Si gode in 10 quote annuali di pari importo. Come detto, per adesso, si applica su un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare oggetto dei lavori.

Il legislatore prevede anche una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale sgravio fiscale spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di tali beni.

In tal senso sono considerati obbligati coloro che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo.

Bonus ristrutturazione, la cumulabilità con l’altra detrazione

Regola vuole che laddove su un immobile soggetto a “vincolo” siano fatti sia lavori di ristrutturazione (ad esempio, nuovo impianto igienico-sanitario) sia lavori di protezione e restauro obbligatori, è possibile cumulare entrambi i benefici fiscali.

Ossia il bonus ristrutturazione 50% e la detrazione IRPEF 19%.

In tal caso, tuttavia, la detrazione del 19% si applica sul 50% delle spese. Regola dice anche che tale riduzione della detrazione al 50% è da intendersi riferita esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche del bonus ristrutturazione 50%.

Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione, in quanto eccedenti i limiti ivi previsti, possono essere interamente ammesse alla detrazione del 19%.

In sintesi (Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 2023):

  • nel limite attuale di 96.000 euro è possibile calcolare sia il bonus ristrutturazione 50% che il bonus del 19%. Tale ultima detrazione si applica solo sul 50% delle spese sostenute
  • oltre il limite di 96.000 euro non spetta il bonus ristrutturazione. Quindi, su tali spese, può essere goduta la detrazione del 19% in misura piena.

Riassumendo…

  • se su un immobile “vincolato” sono sostenute sia spese rientrati nel bonus ristrutturazione 50% sia quelle rientranti della detrazione 19%, c’è più cumulabilità tra i due benefici fiscali
  • in caso di cumulabilità, tuttavia, la detrazione del 19% si applica solo sul 50% delle spese
  • oltre il limite di euro 96.000 non spettando il bonus ristrutturazione, è possibile avere la detrazione del 19% in misura piena
  • trovi qui la documentazione che serve per il bonus ristrutturazione 50%.