Il contribuente che si trova in una situazione di incapienza fiscale nell’anno di sostenimento delle spese agevolate, non perde il bonus ristrutturazione. Questo importante chiarimento è stato messo nero su bianco dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°17/e 2023.

Prima di entrare nel merito della questione, è utile chiarire a monte che il bonus ristrutturazione opera quale detrazione che deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. La detrazione va a ridurre l’Irpef dovuta dal contribuente che ha diritto al bonus.

Può capitare che in uno specifico anno, l’Irpef a debito sia inferiore alla quota di detrazione o addirittura sia nulla. Da qui è corretto affermare che il contribuente si trova in una situazione di incapienza fiscale.

La quota di detrazione che va oltre l’Irpef da versare allo Stato non può essere riportata agli anni successivi. Dunque è persa.

Il bonus ristrutturazione

Il bonus ristrutturazione consiste in una detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di 96.000 euro.

Sono agevolati i lavori effettuati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

L’agevolazione spetta a:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Il bonus spetta, se sostiene le spese di ristrutturazione, anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Anche il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge e il componente dell’unione civile hanno diritto al bonus.

Stessa cosa dicasi per il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Il bonus è riconosciuto anche in caso di comodato d’uso gratuito.

Bonus ristrutturazione. Anche se non c’è capienza fiscale (circolare n° 17)

In premessa abbiano accennato al fatto che il contribuente che si trova in una situazione di incapienza fiscale nell’anno di sostenimento delle spese agevolate, non perde il bonus ristrutturazione.

Infatti, nella circolare n°17/e, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che:

Il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d’imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l’agevolazione può, comunque, fruire della detrazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.2).

Ad esempio, nell’ipotesi in cui il contribuente ha sostenuto le spese nel corso dell’anno 2021, ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, può fruire dell’agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 2022, indicando il numero della rata (nel caso, 2) nella corrispondente casella della dichiarazione dei redditi.

Riassumendo…

  • Il bonus ristrutturazione consiste in una detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di 96.000 euro;
  • sono agevolati i lavori effettuati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
  • la situazione di incapienza fiscale non comporta la perdita definitiva del bonus ristrutturazione.