Un contribuente nel 2019 non ha indicato in dichiarazione dei redditi il bonus Renzi legittimamente spettante. Tale bonus non era stato riconosciuto nè in busta paga dal datore di lavoro nè successivamente in dichiarazione.

E’ possibile ora recuperare il bonus? Si può presentare un 730 integrativo?

Il bonus Renzi: quanto spetta

Il bonus Renzi consiste in un credito  riconosciuto  ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Lavoratori diversi da quelli rientranti nella c.

d no tax area.

L’importo del credito è:

  • di 640 euro annui per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro;
  • in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Il bonus Renzi: la richiesta in dichiarazione dei redditi

Di regola, il bonus Renzi è attribuito direttamente dal datore di lavoro in busta paga. Difatti, a partire dal mese di gennaio. Il credito è rapportato al periodo di lavoro, considerando il numero di giorni di lavoro nell’anno.

Tuttavia,  l’eventuale spettanza o meno del bonus è verificata in sede di dichiarazione dei redditi (730 o modello Redditi).

A tal proposito:

  • il CAF o il commercialista di fiducia è tenuto a ricalcolare l’ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e
  • lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3.

Prospetto che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Difatti se il datore di lavoro non ha erogato nel 2019, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà l’ammontare spettante nel 730/2020, periodo d’imposta 2019. Il credito dunque parteciperà ai conguagli d’imposta, a credito o a debito.

Al contrario, se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro), viene recuperato nel 730.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante è riconosciuto in dichiarazione.

Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti. In tale caso  è  calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.

E ‘ possibile recuperare il bonus Renzi di anni precedenti al 2019?

La risposta è affermativa.

Considerando che il bonus può essere riconosciuto in dichiarazione, si applicano le disposizioni previste in materia di dichiarazione integrativa. In particolare è possibile presentare un modello Redditi(ex Unico) integrativo. Non è più possibile ricorrere invece al 730 integrativo. Difatti tale ultimo modello può essere presentato solo entro il 25 ottobre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione che si vuole modificare.

Di conseguenza, ai fini del recupero del bonus Renzi, legittimamente spettante ma non richiesto negli anni precedenti, si ricorre al modello Redditi:

  • entro il termine previsto per la presentazione del modello rEDDItI Persone fisiche 2020 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria da rettificare.

Ad esempio, per il bonus Renzi non richiesto nel 730/2019 potrà essere recuperato in dichiarazione integrativa da presentare entro il 31 dicembre 2025.

Tuttavia, si attendono ancora chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate sulla possibilità di ricorrere all’integrativa per il recupero del bonus Renzi degli anni precedenti.

Bonus Renzi. Ultime novità

Con il D.L 3/2020 il bonus Renzi è stato abrogato.

Difatti, dal 1° luglio 2020, per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi, il bonus di 80 euro è sostituito da un trattamento integrativo di 100 euro mensili . Anche  coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro beneficeranno per la prima volta di un incremento pieno di 100 euro al mese in busta paga.

Dunque, il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro annui a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020.

I datori di lavoro recuperano il credito erogato, in compensazione in F24.

Per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece:

  • una detrazione fiscale equivalente
  • che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi.

Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

L’obiettivo di tale intervento è quello di ridurre il cuneo fiscale.

Inteso quale come differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore (OCSE, Taxing Wages 2019).

Il cuneo fiscale è calcolato come:

  • rapporto percentuale della somma delle imposte sul reddito, dei contributi sociali a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, e
  • il costo del lavoro totale.

Quindi il cuneo fiscale indica quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di imposta sul reddito o di contributi sociali, al netto di ogni trasferimento monetario goduto dal lavoratore (fonte dossier ufficiale Camera/Senato D.l. 3/2020).