Sospiro di sollievo per i giovani che hanno rimandato l’acquisto della casa nel 2023. La legge di bilancio del prossimo anno, infatti, proroga il bonus prima casa under 36.

Il beneficio, ricordiamo, si concretizza in una serie di agevolazioni riconosciute a fronte dell’acquisto dell’abitazione, ossia:

  • esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta)
  • esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Il decreto Sostegni bis inizialmente aveva previsto il bonus prima casa under 36 per gli atti di acquisto stipulati dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022.

La misura fu poi prorogata anche agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2022.

Bonus prima casa under 36, la proroga e i requisiti

Ora, la manovra di bilancio 2023, proroga il tutto anche agli atti stipulati nel 2023. Restano fermi i requisiti per avere i benefici. In particolare è necessario che l’acquirente rispetti tutte le seguenti condizioni:

  • deve avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui
  • non deve aver compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto della “prima casa”
  • deve rispettare in capo a sé tutti i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro) – vedi ultimo paragrafo di questo articolo.

Inoltre è necessario, che oggetto dell’acquisto sia abitazione definita come “prima casa”.

L’agevolazione prima casa “ordinaria”

Laddove non ci siano i requisiti per godere del bonus prima casa under 36, resta sempre ferma la possibilità di godere dell’ordinaria agevolazione acquisto prima casa. Ossia quella applicabile a tutti (nel rispetto dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR – Testo Unico Imposta di Registro) a prescindere dall’età anagrafica e consistente nel pagamento delle seguenti imposte ridotte:

  • se trattasi di acquisto non soggetto ad IVA
    • imposta di registro pari al 2% (invece che 9%) del valore dell’immobile (con importo minimo di 1.000 euro)
    • imposta ipotecaria ed imposta catastale, pari a 50 euro ciascuna
  • se trattasi di acquisto soggetto ad IVA
    • imposta di registro, ipotecaria e catastale, pari a 200 euro ciascuna
    • IVA al 4% (invece che al 10%).

I requisiti per l’agevolazione ordinaria

Per completezza informativa illustriamo anche quelli che sono i requisiti previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR – Testo Unico Imposta di Registro), ossia quelli per l’agevolazione prima casa ordinaria (i quali, devono comunque essere rispettati tutti anche per aver il bonus prima casa under 36):

  • l’immobile che si acquista non deve appartenere alle categorie catastali di lusso (quindi non devono essere A/1, A/8 ed A/9)
  • l’immobile che si acquista deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza oppure ve la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto o nel comune dove svolge la sua attività lavorativa
  • il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile
  • l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.

Ad ogni modo è previsto che il beneficio prima casa è ammesso anche nel caso in cui chi acquista l’immobile, in quel momento, è già possessore di altro immobile acquistato anch’esso con la stessa agevolazione ma procede a vendere quest’ultimo entro 1 anno dall’atto di acquisto della nuova casa.

Laddove ciò non sia fatto, si decade dall’agevolazione, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.