Ancora un anno di vita per il bonus prima casa under 36. A dare la spinta per ulteriori 365 giorni è il decreto Milleproroghe 2024 convertito in Legge n. 18/2024. A differenza delle precedenti due edizioni, tuttavia, questa volt l’agevolazione, fermo restando i requisiti reddituali e anagrafici, e condizionata. Il bonus i applica agli atti di acquisto prima casa stipulati entro il 31 dicembre 2024 purché entro il 31 dicembre 2023 risulti stipulato e registrato il relativo contratto preliminare di compravendita.

Come per le edizioni trascorse, il bonus è applicabile perché rispettati tutti i seguenti requisiti in capo all’acquirente:

  • avere un valore ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro annui
  • non aver compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto
  • all’atto di acquisto risultino soddisfatti tutti i requisiti per l’applicazione dell’ordinaria agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro).

I benefici del bonus

Nel rispetto di tutti i menzionati requisiti, dunque, se nel 2023 risulta stipulato un preliminare di compravendita a cui poi, nel 2024 segue il rogito definitivo, l’acquirente può avere il bonus prima casa under 36.

Quest’ultimo, si concretizza:

  • nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • nel riconoscimento di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta)
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Resta fermo che se non si può avere il bonus under 36, l’acquirente può comunque avere l’ordinaria agevolazione prima casa (se rispettati ovviamente i requisiti per goderne).

Il Milleproroghe 2024 (DL n. 215/2023) come convertito in legge, estende i benefici anche agli atti di acquisto “stipulati” nel 2024 a condizione che, entro il 31 dicembre 2023, risulti sottoscritto e registrato un preliminare di compravendita avente ad oggetto lo stesso immobile.

Bonus prima casa under 36, limitato nella categoria catastale

Come anticipato, tra le condizioni da rispettare è richiesto che siano soddisfatte tutti i requisiti per l’applicazione dell’ordinaria agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro).

Tra detti requisiti rientrano quelli riferiti alla categoria catastale a cui appartiene la casa oggetto del rogito notarile. Quindi, come per l’ordinaria agevolazione prima casa, anche nel bonus prima casa under 36, la casa oggetto di acquisto NON deve appartenere a categoria catastale di lusso. Sono di lusso le categorie A/1, A/8 e A/9. Pertanto deve appartenere a una delle seguenti categorie:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

Riassumendo

  • il bonus prima casa under 36 è prorogato anche agli atti di acquisto stipulati nel 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 risulti sottoscritto e registrato il preliminare di compravendita (decreto Milleproroghe 2024)
  • non cambiano i requisiti rispetto alle edizioni trascorse
  • la casa oggetto di acquisto non deve essere di categoria catastale di lusso
  • il bonus è anche per le pertinenze.
  • l’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.