A partire dal 5 maggio, è possibile richiedere il c.d. bonus occhiali, contributo di 50 euro che può essere speso sia per l’acquisito di occhiali da vista sia per l’acquisito di lenti a contatto correttive. La domanda di bonus può essere presentata tramite l’apposita piattaforma online www.bonusvista.it, accedendo con le credenziali SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o ancora tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS).

Per fare la domanda, è necessario disporre di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, riferita ad un ISEE non superiore a 10.000 euro.

Detto ciò, in fase di presentazione della domanda di bonus, il sistema potrebbe rilevare delle criticità rispetto alla DSU. Infatti, grazie a un servizio messo a disposizione dall’INPS, durante la procedura web, eventuali incongruenze della DSU, potrebbero bloccare la richiesta di bonus.

Vediamo come bisogna comportarsi in questi casi.

Il bonus occhiali

Il bonus occhiali nella Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021. Sono destinatari del bonus i componenti dei nuclei familiari a basso reddito.

In particolare, l’agevolazione consiste in un contributo del valore di 50 euro per l’acquisto dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 di:

  • occhiali da vista;
  • lenti a contatto corretti.

Le regole attuative del bonus sono state individuate con il decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef, del 21 ottobre 2022.

Nel complesso, è corretto affermare che possono beneficiare del bonus i membri di nuclei familiari con un ISEE non superiore a 10.000 euro annui. E che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista. O anche lenti a contatto correttive.

Il bonus può essere richiesto esclusivamente per via telematica dalla piattaforma web www.bonusvista.it. Tramite Spid di livello 2 o superiore, oppure la Carta di identità elettronica (Cie) 3.0. E’ possibile richiedere il bonus anche con la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Non c’è una spesa massima agevolabile.

Bonus occhiali con DSU valida. I controlli dell’INPS e la perdita del contributo

Come già ribadito premessa, per fare la domanda, è necessario disporre di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, riferita ad un ISEE non superiore a 10.000 euro.

In una nota pubblicata dal Ministero della Salute, viene evidenziato come all’atto dell’iscrizione, il sistema, attraverso un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione da INPS, verifica la presenza o meno di una DSU valida:

  • in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare preliminarmente una DSU e, successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso al beneficio.
  • in caso di presenza di una DSU valida, sarà verificato che l’ISEE sia sotto soglia.

Nel caso in cui il riscontro fosse positivo, il richiedente potrà scegliere tra le due modalità di accesso al beneficio: emissione di un voucher del valore di 50 euro per ogni soggetto beneficiario; rimborso di 50 euro per l’acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive (il rimborso è ammissibile per acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023). L’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall’attivazione dell’applicazione web, entro il 3 luglio 2023.