Gli interventi gli interventi finalizzati alla prevenzione del compimento di atti illeciti, interventi quali installazione di sensori, serrature, spioncini ecc, oltre a dare diritto alla detrazione del 50% nell’ambito della macroagevolazione per gli interventi di ristrutturazione, possono permettere di accedere anche al bonus mobili?

Ecco cosa ne pensa l’Agenzia delle entrate.

La sostituzione della serratura, quale detrazione?

La sostituzione della serratura nonchè l’installazione di  sensori, spioncini, ecc, con l’intento di contrastare il compimento di atti illeciti quali furti scassi e altre azioni illecite, può beneficiare della detrazione del 50%, ex art.

16 del DPR 917/86, TUIR.

Infatti, come riportato nella circolare n°10/E del 2014,

si tratta di interventi ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi di cui all’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, che potrebbe anche non sussistere.

Dunque, anche gli interventi finalizzati alla prevenzione del compimento di atti illeciti sono ammessi alla detrazione del 50% su una spesa max di 96.000 euro.

Sostituzione serratura e bonus mobili. E’ ammesso il cumulo?

Fatta tale doverosa ricostruzione, è lecito chiedersi se l’installazione di una nuova serratura permette di accedere al bonus mobili oltre che alla detrazione per lavori di ristrutturazione?

Si ricorda che con il bonus mobili, è agevolato l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori (Fonte Guida Agenzia delle entrate). La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute e va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Detto ciò, nel sopra citato documento di prassi, la circolare n° 10/E 2014, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che, in considerazione della natura dell’intervento,  la fruizione della detrazione per le spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, non consente di per sé di fruire dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (bonus mobili).

Attenzione però, spetta anche il bonus mobili laddove, le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

Fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziali.