E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del c.d. bonus wedding o bonus matrimonio previsto dal D.L. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis.

Il decreto stabilisce i criteri e le modalita’ per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA.

Il bonus matrimonio

Il decreto Sostegni-bis ha previsto il riconoscimento di contributi a fondo perduto per un totale di risorse pari a 60 milioni per le imprese del settore eventi – wedding, intrattenimento e Ho.

Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) – duramente colpite dall’emergenza Covid.

In particolare, si tratta di una misura destinata per:

  • 40 milioni al settore del wedding;
  • 10 milioni al settore – diverso dal wedding – dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie;
  • 10 milioni al settore dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.Re.Ca.).

Possono richiedere il contributo le imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

Le imprese interessate potranno presentare domanda direttamente all’Agenzia delle entrate, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un suo prossimo provvedimento.

I contributi verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente.

Il decreto attuativo

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio, GU Serie Generale n.42 del 19-02-2022, è stato pubblicato il decreto attuativo della misura.

Nello specifico, il decreto Mi.se. individua: i soggetti beneficiari dell’intervento, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalita’ di erogazione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi a fondo perduto in parola,  le imprese operanti nei settori del «wedding», dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:

  • nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30 (trenta) per cento rispetto al fatturato del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 30 (trenta) per cento, e’ rapportata al periodo di attivita’ del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020;
  • hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30% ( percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’art. 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 in merito al contributo a fondo perduto perequativo).

Le imprese sopra citate,  alla data di presentazione dell’istanza di contributo devono inoltre: risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese; operare nei settori agevolati, svolgendo, quale attivita’ prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate  una delle attivita’ individuate nell’allegato 1 al decreto in esame, secondo quanto di seguito
indicato: «wedding»: attivita’ riferita ai codici indicati nella Tabella A, a condizione che l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 2019 dell’impresa richiedente sia generato, in misura almeno pari al 30 (trenta) per cento, da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie; «intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie»: attivita’ riferita ai codici indicati nella Tabella B; b.

3) «HO.RE.CA.»: attivita’ riferita ai codici indicati nella Tabella C.

Ulteriori requisiti soggetti beneficiari

Oltre a possedere i suddetti requisiti, le imprese che prestano l’istanza di contributo bonus matrimonio devono rispettare ulteriori condizioni ossia:

  • avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita’ liquidatorie;
  • non essere gia’ in difficolta’ al 31 dicembre 2019 (vedi definizione stabilita dall’art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione UE n° 651/2014).

Tale ultima condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purche’ non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita’ liquidatorie e  non abbiano
ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Imprese escluse

Sono escluse dalle agevolazioni bonus matrimonio, le imprese:

  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
    successive modificazioni e integrazioni;
  • che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita’ a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio’ ostative.

L’istanza di contributo potrà essere presentata nei termini e con le modalità fissate da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Il contributo non è tassato nè ai fini delle imposte sui redditi nè ai fini Irap.

Il contenuto del decreto dovrà essere autorizzato  dalla Commissione Europea.