Il bonus locazione previsto dal decreto Rilancio spetta anche con riferimento all’affitto riguardante l’immobile utilizzato promiscuamente dal professionista per l’esercizio dell’attività (si tratta dell’immobile in cui questi abita e svolge anche la sua attività professionale). In tal caso, tuttavia, occorre attenersi alle precisazioni diramante dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020.

Si ricorda che, con l’intento di “contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche”, il legislatore con l’art.

28 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

La misura del beneficio scende al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle menzionate attività.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. L’agevolazione spetta però a condizione che sia verificata “una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.

La regola per l’immobile ad uso promiscuo

L’Amministrazione finanziaria ha emanato i dovuti chiarimenti per l’agevolazione in commento nella menzionata Circolare n. 14/E del 2020, in cui in relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, ha precisato espressamente che “rientrano nell’ambito di applicazione del credito, qui in commento, anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del TUIR. Ne consegue che il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione. Ciò a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; infatti, in tale ipotesi, il credito di imposta non potrà essere riconosciuto con riferimento ai canoni relativi all’immobile ad uso promiscuo, ma solo con riferimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva”.

Ne consegue che, se ad esempio, il canone di affitto pagato per maggio 2020 è di 600 euro, la base imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del credito d’imposta sarà 300 euro ed il beneficio spettante sarà di 180 euro (il 60% di 300 euro).