Anche se molte attività economiche sono state colpite da provvedimenti restrittivi di chiusura da parte dei vari DPCM emanati a fronte dell’emergenza Covid-19, molte di esse, nonostante costrette ad abbassare la serranda al pubblico, sono riuscite nel proseguire la vendita dei propri prodotti online (con l’e-commerce). Alcune attività stanno riaprendo al pubblico ed altre riapriranno da qui alle prossime settimane quando, si spera, partirà la fase 2 dell’emergenza in atto. Molti, tuttavia, si stanno chiedendo se il bonus affitti previsto dal decreto Cura Italia, per quelle interessate dalla chiusura, spetti anche laddove queste hanno potuto far ricorso alla vendita online.

Si pensi ad una libreria, ad un negozio di giocattoli, ed altra qualsiasi attività il cui codice ATECO non rientra tra quelle non interessate dallo stop nonostante il periodo emergenziale.

Perché il beneficio spetta lo stesso

Si ricorda che è l’art. 65 del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020) che, al fine di sostenere le imprese in questo periodo di difficoltà, ha istituito un credito d’imposta per il canone di locazione pagato con riferimento al mese di marzo 2020 (il prossimo decreto dovrebbe estenderlo anche al fitto di aprile). La misura del beneficio è pari al 60% del canone “pagato” e solo con riguardo ad immobili classificati con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Può utilizzarsi esclusivamente in compensazione in F24 dalla data del 25 marzo scorso e comunque, non prima di aver effettivamente pagato il canone di marzo al locatore. Non avrà alcuna rilevanza fiscale (non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva, ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito). La norma istitutiva dell’agevolazione specifica che il credito è riservato agli esercenti attività d’impresa ad eccezione di quelle di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 11 marzo 2020 e successive modificazioni.

Dunque, il beneficio, non spetta ad esempio agli Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); ecc.

Spetta, per contro a tutte quelle attività il cui codice ATECO non rientra tra quelli di cui ai predetti allegati. Ne consegue che, il diritto a fruirne ci sarà anche laddove nonostante l’attività sia chiusa al pubblico, l’esercente riesca a vendere i propri prodotti online. D’altronde la finalità della norma è quella di sostenere le attività che più di tutte risultano danneggiate da questa emergenza e certo è che un negozio che è stato costretto alla chiusura al pubblico non riuscirà ad avere gli stessi introiti che conseguirebbe, invece, in tempi di normale svolgimento dell’attività nonostante in questo periodo di epidemia sia riuscito, comunque, a “sopravvivere” piazzando i propri beni sul mercato mediante l’e-commerce.