Trai vori bonus introdotti nel corso del tempo, ce n’è uno che consiste in una detrazione del 50%  dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva per l’acquisto (effettuato entro il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale. Non si deve per forza trattare dell’abitazione principale.

Detto ciò, potrebbero esserci dubbi circa la possibilità di continuare a sfruttare le singole quote residue di detrazione laddove il beneficiario del bonus sia costretto per motivi di lavoro a trasferirsi all’estero.

In tali casi, si perde il bonus oppure è possibile sfruttare le quote residue?

Prima di dare una risposta al quesito appena esposto, è utile richiamare le peculiarità che caratterizzano il bonus in parola. Bonus da non confondere con la nuova agevolazione per le case green.

Il bonus Iva

Il comma 56 della Legge n°208/2015, Legge di stabilità 2016, prevede la possibilità di scaricare in dichiarazione dei redditi,  il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017,  di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Per fruire della detrazione è necessario che:

  • sia acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, un immobile nuovo;
  • è considerato nuovo l’immobile venduto dall’impresa costruttrice del medesimo senza che sia intervenuto un acquisto intermedio.

Per “impresa costruttrice” si intende, ai fini della detrazione, l’impresa che applica l’IVA all’atto del trasferimento, considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di ripristino o c.d. ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR n. 380 del 2001 (Circolare 18.05.2016 n. 20, Capitolo I, paragrafo 10).

Come da circolare 8/2017, sulla dichiarazione dei redditi, il bonus spetta anche per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente aveva precedentemente concesso in locazione (Circolare 8.04.2016 n. 12, risposta 7.1).

Tuttavia, la detrazione non spetta nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita.

Bonus Iva per l’acquisto della casa. Conseguenze del trasferimento all’estero

Fatta tale ricostruzione, veniamo alla domanda che ci siamo posto in premessa.

La normativa citata prevede che il bonus Iva spetta per gli acquisiti di immobili di classe energetica A o B. a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso (circolare 8/2017).

Da qui,  è corretto affermare che il caso di trasferimento per motivi di lavoro, il contribuente potrà continuare ad inserire le rate residue del bonus in dichiarazione dei redditi. Nei fatti è sufficiente aver acquisito un immobile a destinazione residenziale e di classe energetica A o B (circolare n. 7/2018).

Riassumendo…

  • E’ possibile scaricare al 50% l’Iva pagata per per gli acquisiti di immobili di classe energetica A o B;
  • non è necessario destinare l’immobile agevolato ad abitazione principale;
  • ragion per cui l’eventuale trasferimento del contribuente all’estero non preclude la detrazione delle quote residue del bonus.