Bonus Irpef per i redditi superiori a 15.000 euro. Quali sono le condizioni da rispettare e le verifiche da effettuare ai fini della spettanza del bonus?

Su tali aspetti si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 4/E 2022.

Il bonus Irpef. Le modifiche nella Legge di bilancio 2022

Il trattamento integrativo o bonus Irpef, ex bonus Renzi, spetta ai contribuenti lavoratori dipendenti con redditi entro una certa soglia.

La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha reso più stringenti le regole di accesso al bonus Irpef.

Abbassando la soglia reddituale entro la quale il bonus è riconosciuto senza che sia richiesto il rispetto di particolari condizioni.

Nello specifico, la legge citata ha abbassato la soglia  reddituale da 28.000 a 15.000 euro. Ciò significa che, il bonus spetta ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro. Non rientra nella determinazione del reddito complessivo, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (circolare 29/E 2020).

Tuttavia, nel rispetto di specifiche condizioni, il bonus può essere riconosciuto anche in caso di redditi più alti di 15.000 euro e fino a 28.000 euro. A tal fine, è necessario che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti, per le rate relative alle spese sostenute e riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda».

Difatti, è necessario che il contribuente si trovi in una situazione di incapienza reddituale. L’Irpef dovuta è inferiore alla detrazioni fiscali spettanti.

In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda (art.1 D.L. 3/2020).

Redditi oltre 15.000 euro, la verifica dei requisiti. Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

Nella circolare n°4/E in parola, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco come verificare l’incapienza reddituale per i redditi tra 15.000 e 28.000 euro.

Ebbene, a tal proposito, il chiarimento principale è il seguente:

L’imposta lorda – da considerare per il rispetto della seconda condizione stabilita dal comma 1 del citato d.l. n. 3 del 2020 per la spettanza del trattamento integrativo per i redditi compresi fra i 15.000 euro e i 28.000 euro – va, invece, determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR.

Da qui, al somma delle detrazioni da considerare ai fini della verifica dell’incapienza reddituale:

  • deve riferirsi a «spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e
  • all’imposta lorda relativa all’anno d’imposta in corso (nella specie, 2022),
  • diminuita delle detrazioni relative al medesimo periodo di imposta (2022).

Si pensi ad esempio alle detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Oppure alle detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Dunque, rilevano le spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2021 con effetti sul reddito anche negli anni successivi rispetto al 2021. Come da rate di detrazioni Irpef ammesse dalla legge.