Cambiano le cose nell’anno d’imposta 2022 per il bonus IRPEF 100 euro (c.d. trattamento integrativo). A prevederlo è la legge di bilancio 2022, pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021.

Cos’è il bonus IRPEF 100 euro

Ai fini della riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente, il legislatore ha introdotto, dal 1° luglio 2020, per lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro un trattamento integrativo, pari a:

  • 600 euro (per il 2020, quindi 100 euro mensili da luglio a dicembre)
  • 1.200 euro per il 2021 (quindi, 100 euro mensili da gennaio a dicembre).

Il beneficio è stato erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro.

E’ questo il bonus IRPEF 100 euro (trattamento integrativo).

Per redditi complessivi da 28.000 a 40.000 euro spetta, per gli anni d’imposta 2020 e 2021, un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito.

Le novità per il trattamento integrativo 2022

La manovra di bilancio 2022, rimodula le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati. Le nuove detrazioni assorbono la citata ulteriore specifica detrazione di 960 euro annui per i redditi fino a 40.000 euro e il trattamento integrativo.

In dettaglio, con riferimento al bonus IRPEF 100 euro, questi resta esclusivamente per i contribuenti con reddito complessivo non eccedente i 15.000 euro (invece che 28.000 euro).

Tuttavia spetterà ancora anche per coloro che hanno un reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro. In questo caso il beneficio scatta, solo se rispettata questa condizione:

la somma di un insieme delle detrazioni individuate dalla norma (ossia quelle per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’IRPEF lorda.

In altri termini, le detrazioni devono trovare capienza nell’IRPEF lorda. In tale ipotesi il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

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