Se si effettuano degli interventi sostitutivi, è possibile salvare il bonus beni strumentali anche in ipotesi di cessione dei beni agevolati. Tuttavia, tale possibilità non riguarda tutti beni per i quali l’impresa ha ottenuto il bonus.

Bonus investimenti beni strumentali: anche per gli acquisti in leasing

Il bonus per gli investimenti in beni strumentali, Legge 178/2020, Legge di bilancio 2021, spetta anche per gli acquisti in leasing.

In tale caso, ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante al locatario:

  • si assume il costo sostenuto dal locatore (comma 1054);
  • non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato dal locatario all’atto di esercizio del diritto di opzione.

Indicazioni ribadite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 9/e 2021.

La spettanza del bonus investimenti in beni strumentali viene meno (recapture), laddove il bene preso in leasing non venga riscattato dal locatario ossia quando, dopo aver pagato i canoni di locazione mensili, il locatario decida di non pagare il prezzo di riscatto. Lo stesso effetto sia ha in caso di cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” (ipotesi assimilate alla cessione a titolo oneroso dei beni o alla loro delocalizzazione).

Il riferimento è al periodo di due anni successivi a quelli di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, nei quali  il credito d’imposta deve essere corrispondentemente ridotto (c.d. recapture) nell’ipotesi in cui «i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto (comma 1060)»

Bonus beni strumentali 4.0: ecco come salvare il credito d’imposta se si vendono i beni agevolati

Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back.

Ad ogni modo, anche per i beni in leasing vale la regola dei c.d investimenti sostitutivi.

In base a tale regola, se nel corso del periodo di sorveglianza si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe oppure superiori a quelle previste dall’allegato A della legge n. 232 del 2016;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016.

Nell’ambito della disciplina agevolativa della Legge di bilancio 2021, le disposizioni concernenti gli investimenti sostitutivi si rendono applicabili esclusivamente per i beni materiali dell’allegato A ossia beni materiali 4.0.