Il decreto-legge n. 212/2023 (c.d. decreto Salva Superbonus), che si trova attualmente in fase di conversione in legge, ha cambiato, in corso d’opera, le carte in tavola per il bonus infissi 75%. Ci troviamo nel campo del bonus barriere architettoniche 75%, ossia la detrazione fiscale introdotta nel 2022 e prorogata alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Uno sgravio fiscale che spetta a fronte di costi sostenuti per lavori finalizzati all’eliminazione/abbattimento barriere architettoniche.

Un beneficio che quando introdotto è stato ammesso per lavori che, nel rispetto decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.

236, rientrano ad esempio tra i seguenti:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori)
  • rifacimento di scale ed ascensori
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

La detrazione si spalma in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito. E anche su queste due opzioni il decreto Salva Superbonus ha ristretto notevolmente il campo di applicazione.

Lavori limitati

Il bonus infissi 75% non esiste più per via di quanto previsto con il decreto salva Superobonus. Ciò in quanto, con tale provvedimento, il legislatore ha stabilito che il bonus barriere architettoniche 75%, a partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023, spetta solo per lavori aventi ad oggetto

  • scale
  • rampe
  • installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Dunque, scompaiono gli infissi. Questo significa che il bonus infissi 75% spetta solo per spese sostenute (pagate) fino al 29 dicembre 2023. E qui, attenzione, perché potrebbe perdersi il bonus barriere con data fattura e bonifico diverse.

Bonus infissi 75%, i requisiti per sconto e cessione

Cambiano anche lo sconto in fattura e la cessione del credito. È stabilito che, dal 30 dicembre 2023, per il bonis infissi 75% (e per il bonus barriere 75% in generale) le due strade sono percorribili solo se entro il 29 dicembre 2023 risulti presentato il titolo abilitativo ai lavori.

Oppure se trattasi di lavori in edilizia libera, a condizione che entro la citata data:

  • siano già iniziati i lavori
  • oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Le due opzioni, invece, restano percorribili, a prescindere dalle citate condizioni, laddove trattasi di lavori eseguiti sull’edificio condominiale a prevalente destinazione abitativa. Ancora ammesso lo sconto o la cessione in caso di spese sostenute da persone fisiche, per lavori su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che:

  • trattasi di abitazione principale
  • e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Il requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo familiare è presente un disabile.

Riassumendo

  • il bonus infissi 75% non esiste più per spese sostenute dal 30 dicembre 2023
  • inoltre, dal 30 dicembre 2023, notevolmente ristretto anche il campo di applicazione dello sconto in fattura e cessione del credito per il bonus barriere 75% in generale
  • le restrizioni, ricordiamo, sono previste nel decreto salva Superbonus (decreto-legge n. 212/2023) attualmente ancora in fase di conversione in legge.