Da ieri, 28 settembre 2022, si è aperta la finestra temporale per inviare all’Agenzia delle Entrate, l’autodichiarazione per godere del c. bonus IMU, ossia il credito d’imposta pari al 50% dell’importo pagato come secondo acconto IMU dovuto nell’anno 2021.

Il beneficio non è per tutti ma solo per le imprese del settore turistico ed è riconosciuto con riferimento all’imposta pagata sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni).

L’Agenzia delle Entrate ha reso, quindi, disponibile il software per la compilazione e il controllo della menzionata autodichiarazione.

Bonus IMU, beneficiari

Come anticipato, il bonus IMU in commento spetta alle imprese turistico-ricettive. Tra i beneficiati rientrano anche:

  • gli agriturismi
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale
  • complessi termali
  • parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

L’agevolazione è stata messa in campo dal legislatore con il decreto Ucraina come misura di sostegno per quelle imprese del settore fortemente colpito dalle conseguenze derivanti dalla crisi pandemica Covid-19.

I requisiti

Per aver diritto al bonus IMU è necessario che siano rispettate le seguenti due condizioni. In primis l’impresa deve aver registrato una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

E’ altresì richiesto che il proprietario dell’immobile D/2 oggetto di IMU sia anche il gestore dell’attività.

Esempio

Non spetta il bonus IMU laddove l’immobile è di proprietà di Giovanni mentre l’attività all’interno di quell’immobile è svolta da Mario (gestore). Spetterebbe, invece, il beneficio se Giovanni fosse proprietario del D/2 ed anche il gestore dell’attività svolta in questo immobile.

Il bonus IMU non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali. Questo significa che NON concorre alla formazione del reddito d’impresa e nemmeno alla base imponibile IRAP. Inoltre, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e nemmeno rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese.

L’autodichiarazione per il bonus IMU

Per vedersi riconoscere il credito d’imposta è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un modello di autodichiarazione in cui il richiedente autocertifica il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Tale autodichiarazione deve essere trasmessa nel periodo che va dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 (Provvedimento del 16 settembre 2022).

Entro i successivi 10 giorni dall’invio, l’Agenzia delle Entrate comunicherà il riconoscimento del bonus IMU o il rifiuto. Il credito d’imposta è da utilizzarsi esclusivamente in compensazione nel Modello F24 a partire dal giorno successivo a quando le Entrate ne comunicano il riconoscimento.

L’invio dell’autodichiarazione può essere fatto direttamente o anche rivolgendosi ad intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).