La Legge di Bilancio 2021 ha confermato il bonus assunzioni per giovani fino a 36 anni (esattamente per coloro che non hanno compiuto il 36simo compleanno). Una possibilità per i tanti giovani che, anche a causa del Covid e della chiusura di molte attività, in questo 2020 hanno perso il lavoro. Insomma questo bonus potrebbe servire, o almeno questa è l’intenzione, a risollevare un po’ i numeri visto il crollo delle assunzioni post Covid. Vediamo meglio di che cosa si tratta e chi potrà usufruirne.

Assunzioni giovani 2021: quando valgono i benefici

La Legge di Bilancio riconosce lo sgravio fiscale per assunzioni a tempo indeterminato fino a dicembre 2022.

Per quali contratti

Vale anche per contratti part time. Non solo per le nuove assunzioni ma anche per la regolarizzazione di contratti a termine passati ad indeterminato. Riepilogando sono quindi inclusi:

  • nuove assunzioni a tempo indeterminato anche part time;
  • instaurazione del rapporto associativo per le cooperative;
  • regolarizzazione contratti a termine.

Sono invece esclusi:

  • contratti di apprendistato;
  • contratti di lavoro domestico;
  • assunzioni di personale con qualifica dirigenziale.

Chi può richiederlo: requisiti datori di lavoro

Il bonus può essere senza dubbio richiesto da datori privati. Ciò non include solo imprenditori ma anche gli studi professionali, le fondazioni, le associazioni senza fine di lucro, ecc. Stando all’interpretazione Inps fornita in anni passati, si ritiene inoltre di poter includere gli Enti pubblici economici, gli ex IACP trasformati dalle leggi regionali in Enti pubblici economici, gli Enti, a capitale pubblico, che sono stati privatizzati e trasformati in società di capitali, le ex IPAB, le aziende speciali costituite anche in consorzio ex D.L.vo n. 267/2000, i consorzi di bonifica e quelli industriali, gli Enti morali e quelli ecclesiastici. Restano invece fuori le Pubbliche Amministrazioni, le c.d. “Authority”, la Banca d’Italia, ecc.

Il datore che richiede lo sgravio all’assunzione dovrà essere in regola con i contributi.
Sono in ogni caso esclusi i datori di lavoro che:
  • abbiano proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966;
  • procedano nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che coinvolgano dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

Importo e durata del bonus giovani

Il bonus assunzione copre il 100% dei contributi per una durata massima di 36 mesi che sale a 48 per alcune regioni in cui il problema occupazionale è più sentito (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Evidentemente in queste regioni l’esigenza è quella di contenere la partenza in massa dei giovani. Anche se sembrerebbe che l’agevolazione più duratura possa essere applicata anche ad under 36enni provenienti da altre regioni, purché, ovviamente, la sede di lavoro sia invece nelle regioni sopra elencate.

Il tetto di importo agevolabile è fissato a 6 mila euro l’anno.

Sono esclusi dal bonus i premi e i contributi INAIL e, secondo un indirizzo maggioritario, i cd “contributi minori” ossia:
· Il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
· Il contributo ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, come previsto dal D.L.vo n. 148/2015;
· Il contributo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
· Il contributo a favore del Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
· Le contribuzioni non previdenziali funzionali ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (si legga anche circolare n. 40/2018 per approfondimento).