Si sta sentendo parlare tanto di proroga dei bonus edilizi, compreso il bonus facciate ma al momento non c’è ancora niente di ufficiale. Nella Nota di aggiornamento al DEF, si parla della proroga delle detrazioni finalizzate al risparmio energetico, ma solo nella prossima Legge di bilancio ci sarà certezza se i bonus edilizi troveranno applicazioni anche per il prossimo anno, alle stesse condizioni di oggi. Compresa la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Ad oggi, il bonus facciate copre le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. È utile fare una disamina degli interventi ammessi al bonus facciate. Anche alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 673/2021.

Il bonus facciate

Il bonus facciate, ex Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020,  premia con un detrazione del 90% gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Gli interventi agevolati sono espressamente individuati dalla norma sopra citata. Con vari documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate ha meglio chiarito l’ambito oggettivo dell’agevolazione.

Da ultimo, si veda la risoluzione n°673/2021.

Gli interventi agevolabili

Sono agevolati  gli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Nello specifico, sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.

A titolo esemplificativo, è agevolato: il consolidamento, il ripristino, il miglioramento e il rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa. Il bonus facciate spetta anche per la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.

Per il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché per i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata (risoluzione 673/2021).

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio. Fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Per le spese 2021, è ammessa la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante.