Nel documento programmatico di bilancio è prevista la proroga dei vari bonus edilizi anche per il 2022, 2023 per il superbonus. Sembrerebbe escluso il bonus facciate. Da qui, è opportuno fare il punto su come devono comportarsi le imprese e i privati che intendono richiedere il bonus per i lavori 2021.

Il bonus facciate

Ad oggi, il bonus facciate, ex legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, agevola le spese sostenute nel 2020 e nel 2021. I principali chiarimenti di prassi sul bonus facciate sono stati rilasciati dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 2/2020.

Salvo proroghe inserite nella prossima Legge di bilancio, il bonus sfacciate coprirà le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Le indicazioni per i privati: vale il principio di cassa

E’ importante capire come imprese e privati devono rapportarsi alla scadenza del 31 dicembre 2021.

In base alle indicazioni si cui alla citata circolare, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, rileva il principio di cassa. Difatti, rileva l’effettiva data di pagamento delle spese. Se si opta per lo sconto in fattura, il 10% (il bonus è pari al 90% della spesa) a carico del privato, dovrà essere versato all’impresa entro il 31 dicembre 2021. Pena la perdita del bonus facciate. Pagato il 10% i lavori possono terminare anche nel 2022.

Le indicazioni per le imprese: vale il principio di competenza

Diverso è il discorso per le imprese che entro il 31 dicembre sostengono delle spese ammesse al bonus facciate. Per le imprese non si applica il principio di cassa ma quello di competenza. ex art.109 del TUIR. Dunque, rilevano le spese imputate al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

In applicazione del principio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute:

  • alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici,
  • alla data di maturazione dei corrispettivi.

Peri soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), i lavori dovranno terminare entro il 31 dicembre 2021.

Al contrario, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, rilevano le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021.

Ad esempio, un’impresa con esercizio a cavallo d’anno 1° settembre-31 agosto, potrà terminare i lavori entro il 31 agosto 2022.