Le rate residue del bonus facciate spettante al contribuente poi deceduto, possono essere trasferite agli eredi? Questi, possono optare per la cessione del credito rispetto alle rate residue di detrazione? A queste domande ha dato riscontro l’Agenzia delle entrate con la risposta n°213.

La situazione analizzata dall’Agenzia delle entrate è la seguente: un contribuente ha fatto presente che nel corso del 2021, il padre ha sostenuto spese per interventi ammessi al bonus facciate, e che, quest’ultimo, essendo deceduto, non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione a favore della propria banca.

I predetti interventi sono iniziati e terminati nel 2021,  sono stati fatturati dalla ditta esecutrice dei lavori, pagati attraverso gli appositi bonifici bancari e certificati dal tecnico incaricato per quanto attiene alla conformità degli stessi.

Detto ciò, lo stesso contribuente ha chiesto lumi sulla possibilità, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dei predetti lavori, di esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate spettante al de cuius.

Il bonus facciate. Un cenno

Il bonus facciate, Legge n°160/2019,  è stato operativo fino al 31 dicembre 2022. Il bonus consiste in una detrazione che, inizialmente, anni 2020 e 2021, era pari al 90% delle spese sostenute, per poi passare al 60% rispetto alle spese 2022.  Sono agevolati gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici oggetto di lavori devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il bonus, come detto, consiste in un detrazione del 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Nello specifico, sono agevolati gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Rientrano nel bonus facciate, i lavori (Fonte guida Agenzia delle entrate):

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura,
  • sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Bonus facciate agli eredi. Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

Con la rispostta n°213, l’Agenzia delle entrate ha chiarito se le rate residue del bonus facciate spettante al contribuente poi deceduto, possono essere trasferite agli eredi e se questi, possono optare per la cessione del credito rispetto alle rate residue di detrazione.

Prima di rispondere ai quesiti, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come a monte debbano essere rispettati i requisiti di cui al decreto interministeriale 6 agosto 2020 e, in particolare, va redatta ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto l’asseverazione. Con la quale si attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprenda la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Detto ciò, nella situazione sopra evidenziata, l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che:

  1. posto che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al de cuius medesimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione, il relativo importo va indicato, secondo le modalità ordinariamente previste, nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d’imposta 2021;
  2. l’erede  che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d’imposta 2022 utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o, in alternativa, esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate con le modalità stabilite dai citati provvedimenti direttoriali.

Nel complesso, le indicazioni fornite dal Fisco possono essere così riassunte.