Anche se il bonus facciate è tramontato al 31 dicembre 2022, continuano a giungere quesiti in redazione sull’argomento. L’ultimo è quello di un lettore il quale fa presente di aver sostenuto spese per bonus facciate nel 2022. I lavori sono stati necessari per rifare l’esterno della casa danneggiato da un incendio.

A fronte di questo incendio, il lettore ci dice di aver ricevuto l’indennizzo da parte dell’assicurazione che ha sulla casa per i danni subiti. Le spese sostenute per i lavori ammontano a 15.000 euro mentre l’indennizzo dell’assicurazione è di 7.000 euro.

Il lettore, quindi, ci chiede se il bonus facciate è da applicare su 15.000 euro oppure sulla differenza tra 15.000 euro e 7.000 euro (ossia su 8.000 euro).

La storia della detrazione

Il bonus facciate fu introdotto con le spese sostenute nel 2020 a fronte di lavori finalizzati al rifacimento della facciata esterna degli edifici. Condizione fondamentale per averlo è che l’edificio sia situato nelle zone A e B del comune (come indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Si sostanzia in una detrazione fiscale da godere in 10 quote annuali di pari importo. La misura della detrazione è pari al 90% per le spese 2020 e 2021. Per le spese 2022, invece, lo sgravio è stato ridotto al 60%.

Quindi, per una spesa di 10.000 euro sostenuta nel 2021, la detrazione è di 9.000 euro (da spalmare in 10 quote annuali di pari importo, ossia 900 euro l’anno). Per una spesa di 10.000 euro sostenuta nel 2022, invece, lo sgravio fiscale è di 6.000 euro (che in 10 anni significa 600 euro l’anno).

La spesa deve risultare pagata con bonifico parlante.

Prevista la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito. Le due opzioni ammesse nei bonus edilizi in genere, tuttavia, non sono più ammesse dal 17 febbraio 2023 (decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023).

Bonus facciate e l’indennizzo dell’assicurazione

Per il bonus facciate, a differenza di altri bonus edilizi, non è previsto un limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione.

Laddove le spese sostenute sono state oggetto di rimborso e il rimborso non concorre al reddito, il bonus deve applicarsi solo sulla parte non coperta dal rimborso. Se, pertanto, ad esempio, le spese sostenute sono 10.000 euro e sono rimborsate per 4.000 euro, la detrazione deve applicarsi solo su 6.000 euro. Stessa cosa nel caso in cui la spesa è oggetto di contributi.

Se poi il rimborso o il contributo è ricevuto in periodi d’imposta successivi a quello in cui la spesa è sostenuta, tali rimborsi o contributi devono essere assoggetti poi a tassazione separata riportandoli nella dichiarazione redditi.

Tutte ciò è perché regola vuole che il bonus si applichi sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

Discorso diverso, invece, è per l’indennizzo dell’assicurazione corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile oggetto dei lavori. In tal caso, infatti, l’indennizzo non rappresenta un “rimborso” delle spese sostenute per i lavori edili ma rappresenta “un indennizzo per il danno che l’immobile ha subito” (Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 2023). Quindi, nel caso del lettore, il bonus facciate 60% sui può applicare sull’intero importo della spesa, ossia 15.000 euro. D’altronde per l’assicurazione sulla casa si pagano dei premi.