Gli adempimenti richiesti alle imprese e ai contribuenti in generale sono tantissimi e alcuni di essi abbastanza inutili o comunque ingiustamente gravosi.

Non basta fare la dichiarazione dei redditi, le liquidazioni e la dichiarazione Iva, pagare le imposte, ecc.

Infatti, anche quando il Governo riconosce un’agevolazione, c’è quasi sempre un adempimento dal quale passa la possibilità di beneficiarne.

E’ il caso dei bonus energia, riconosciuti in favore delle imprese contro l’aumento del prezzo dell’energia elettrica e del gas degli ultimi due anni.

Infatti, per quanto riguarda i crediti d’imposta spettanti per i consumi del 2° semestre 2022, le imprese hanno dovuto comunicare al Fisco i crediti maturati nello stesso periodo.

L’omesso invio della comunicazione entro il 16 marzo scorso, comporta l’impossibilità di utilizzo del bonus residuo dal giorno successivo in avanti. Tuttavia per chi non abbia ancora provveduto può farlo entro il 30 settembre.

Ciò è possibile grazie alla c.d. remissione in bonis.

I bonus energia

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo, diversi sono stati i bonus energia attivati dal Governo a contrasto dell’aumento del prezzo del gas e dell’energia elettrica.

Per esempio (Fonte portale Agenzia delle entrate):

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
  • ecc.

Dunque, con svariati interventi, il Governo ha cercato di coprire, seppur parzialmente le spese pagate dall’impresa per il gas e l’energia elettrica.

I bonus conto il caro energia spettano anche senza voltura.

Bonus energia. Comunicazione al Fisco entro il 30 settembre (remissione in bonis)

In riferimento ai bonus del 3° e del 4° trimestre 2022, entro il 16 marzo 2023 le imprese beneficiarie hanno dovuto inviare una comunicazione al Fisco. Comunicazione con la quale evidenziavano i crediti spettanti rispetto ai trimestri citati.

Inizialmente si discuteva se l’adempimento potesse essere o meno oggetto di sanatoria, tramite la c.d. remissione in bonis.

Ebbene, con la risoluzione n°27/2023 sui bonus energia, l’Agenzia delle entrate ha aperto a tale possibilità.

Infatti, è ammessa l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

Nello specifico, coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16 marzo 2023:

  • possono provvedere entro il 30 settembre;
  • versando anche la sanzione di 250,00 euro tramite modello F24 ELIDE (codice tributo “8114”).

Di norma, il ravvedimento è ammesso entro il 30 novembre (entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva alla scadenza dell’adempimento). Tuttavia, considerato che i bonus oggetto di comunicazione possono essere utilizzati entro il 30 settembre, la comunicazione deve essere inviata in tempo utile per riattivare il credito residuo e per il suo utilizzo entro fine mese.

Così ad esempio,  per utilizzare il credito il 20 settembre 2023, la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 19 settembre 2023. Coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023).

Versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.

Riassumendo…

  • Entro fine mese può essere sanata l’omessa o errata comunicazione al Fisco dei bonus energetici, 2° semestre 2022;
  • a tal fine sarà necessario versare una sanzione di 250 euro;
  • la comunicazione va comunque inviata prima dell’utilizzo del credito residuo rilevato alla data del 16 marzo 2023, scadenza originaria della comunicazione.