Entro il 20 settembre le imprese che hanno ceduto a banche o altri intermediari finanziari i bonus richiesti in precedenza contro il caro energia, per i consumi di energia elettrica e gas del 2° semestre 2022, devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Senza la comunicazione la cessione non avrà effetti, con la conseguenza che le imprese si troveranno sul groppone dei crediti che dovranno per forza utilizzare entro il 30 settembre.

I bonus per le imprese contro il caro energia

Per dare una mano alle imprese contro l’aumento del costo dei prodotti energetici, energia elettrica e gas, il Governo nel corso dell’ultimo anno e mezzo ha introdotto una serie di bonus.

In particolare, i bonus contro il caro energia, sono riconosciuti sotto forma di credito d’imposta (fonte portale Agenzia delle entrate):

  1. alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore). A loro è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica. E questo per i primi tre trimestri, il periodo ottobre/novembre, il mese di dicembre del 2022. Nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
  2. alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore). A loro è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale. E questo per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022. Nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
  3. alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica. A loro è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica. E questo per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022. Nonché per il primo e secondo trimestre del 2023.

Ulteriori bonus conto il caro energia

Ulteriori bonus sono riconosciuti in favore:

  • delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
  • delle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca) e nel primo trimestre del 2023.

I bonus contro il caro energia spettano anche con partita iva cessata.

Bonus energia. Comunicazione della cessione entro il 20 settembre

Rispetto ai bonus del 3° e del 4° trimestre 2022, le imprese beneficiarie laddove hanno ottenuto un accordo di cessione da banche o altri intermediari, devono rendere noto l’accordo all’Agenzia delle entrate.

A tal fine, il 20 settembre scade il termine per comunicare la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.

La cessione del bonus:

  • deve avvenire solo “per intero” nei confronti di altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”
  • con apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno accesso al credito.

Inoltre, il bonus ceduto deve essere utilizzato con le stesse modalità previste per il cedente. Dunque,  in compensazione tramite F24.

La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata dal soggetto che appone il visto di conformità, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento 27 giugno 2023.

Riassumendo.

  • Entro il 20 settembre deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate la cessione dei bonus energia 3° e 4° trimestre 2022;
  • se l’impresa non cede il credito, potrà utilizzarlo in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi entro il 30 settembre;
  • la stessa scadenza del 30 settembre vale per le banche che hanno accordato la cessione del credito, che potranno procedere con un’ulteriore cessione o con l’utilizzo del credito, rispettando sempre la citata scadenza del 30 settembre.