Tra gli adempimenti necessari ai fini dei bonus edilizi (detrazione 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, superbonus, ecc.), potrebbe rientrare anche la comunicazione preventiva all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) di competenza.

Una comunicazione, tuttavia, che non sempre è obbligatoria. L’adempimento si rende necessario, infatti, solo nei casi specificamente individuati dal legislatore. Nei casi di obbligatorietà, l’omissione potrebbe costare caro al contribuente.

Comunicazione ASL nei bonus edilizi: quando scatta l’obbligo

La legge sull’obbligo di comunicazione all’ASL nei lavori edilizi è l’art.

99 del D.lgs. n. 81/2008. Qui, il legislatore, specificamente indica che l’obbligo sussiste nei seguenti tre casi:

  • cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
  • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

In tutti gli altri casi, non è richiesta la comunicazione preliminare all’ASL.

Il contenuto dell’adempimento

Nel caso di necessità, è imperativo effettuare la comunicazione preliminare all’ASL prima dell’avvio dei lavori, utilizzando la raccomandata con avviso di ricevimento (AR) o altri mezzi definiti dalla normativa regionale vigente.

Essa deve includere informazioni chiave, tra cui:

  • le generalità del committente dei lavori;
  • l’ubicazione precisa degli interventi;
  • la natura dettagliata dell’intervento da realizzare;
  • i dati identificativi completi dell’impresa incaricata.

Con esplicita assunzione di responsabilità in merito al rispetto delle normative vigenti su sicurezza sul lavoro e contribuzione, la data di inizio dei lavori.

Omessa comunicazione all’ASL, gli effetti sui bonus edilizi

Nei chiarimenti sui bonus edilizi (tra cui la Circolare n. 19/E del 2020) sono state delineate chiaramente le conseguenze dell’omessa comunicazione preliminare.

L’assenza di tale comunicazione, laddove obbligatoria, non è suscettibile di correzione e può portare alla decadenza dal diritto alla detrazione fiscale che ne consegue dai lavori effettuati.

Queste le parole con cui si è espressa l’Agenzia Entrate:

l’omissione della comunicazione non è sanabile e provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale.

La natura vincolante della comunicazione preliminare all’ASL si potrebbe rivelare, quindi, cruciale per garantire che i contribuenti possano beneficiare appieno dei bonus edilizi disponibili.

Riassumendo…

  • la comunicazione preliminare all’ASL emerge come uno strumento fondamentale nel contesto dei bonus edilizi (bonus ristrutturazione 50%, superbonus, ecc.)
  • è obbligatoria solo nei casi previsti dal legislatore
  • l’omissione, laddove obbligatoria, non è sanabile e comporta la decadenza dalle detrazioni fiscali.