Sulla base della normativa vigente sui bonus edilizi, nel campo del superbonus, il visto di conformità è richiesto sia nel caso in cui si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito sia nel caso della detrazione in dichiarazione. Non serve, invece, laddove il superbonus è goduto nella forma della detrazione in dichiarazione presentata direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la dichiarazione precompilata.

Discorso diverso invece per i bonus edilizi diversi dal superbonus. In tal caso il visto di conformità, ad esempio, non serve laddove si opti per sconto in fattura o cessione del credito a fronte di lavori di importo complessivamente NON superiore a 10.000 euro.

Quali le regole di calcolo per il predetto limite? Laddove si realizzino, ad esempio, sia lavori ammessi al bonus ristrutturazione 50% (per i quali si opta per lo sconto in fattura) sia lavori ammessi all’ecobonus ordinario (per i quali non si opta per sconto), ai fini del calcolo dei 10.000 euro bisogna tener conto di tutti i lavori?

Quando serve visto di conformità nei bonus edilizi

In base alla legge sul visto di conformità nei bonus edilizi diversi dal superbonus, laddove si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale. Il visto, invece, non serve se il bonus è goduto nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi.

Inoltre non serve il visto di conformità, anche se si opta per sconto in fattura o cessione del credito, se trattasi di spese riferite a lavori in edilizia libera oppure ad interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

L’unico bonus che non soggiace alle deroghe appena indicate è il bonus facciate, che peraltro dal 1° gennaio 2023 non esiste nemmeno più.

Bonus edilizi, il calcolo la soglia 10.000 euro dopo decreto Cessioni

Anche se anche se il legislatore, dal 17 febbraio 2023 ha detto stop allo sconto in fattura e cessione credito (c.d. decreto Cessioni), prevedendo al tempo stesso delle eccezioni, non cambiano le regole di calcolo del limite di 10.000 euro ai fini dell’esonero dal visto di conformità, laddove ancora ammesse le due opzioni.

Al riguardo occorre considerare il valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo. In dettaglio, si applicano ancore le regole dettate dall’Agenzia Entrate nei chiarimenti sul visto conformità bonus edilizi (Circolare n. 19/2022). In tale sede è stato detto, con riferimento alla soglia dei 10.000 euro, che:

  • occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare. Ciò a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione;
  • se nell’ambito dei suddetti interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera necessari per il completamento dello stesso, occorre considerarli. Ciò, in quanto, tali stessi sono oggetto di agevolazione;
  • il valore di 10.000 euro si calcola in relazione all’intervento complessivamente considerato. Non rileva la circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi.

Se poi si tratta di lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio, bisogna considerare l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino.

Riassumendo

  • il decreto Cessioni, dal 17 febbraio 2023, ha detto stop all’opzione di sconto in fattura e cessione credito nei bonus edilizi
  • al tempo stesso sono state previste deroghe allo stop
  • laddove ancora ammesso lo sconto in fattura o cessione del credito, non cambiano le regole sul visto di conformità
  • dunque, valgono ancora le stesse regole previste prima per i casi di esonero dal visto.