Il decreto cessioni (decreto-legge n. 11/2023) prima e il decreto salva superbonus (decreto-legge n. 212/2023) poi hanno detto stop alla cessione credito e sconto in fattura nel campo dei bonus edilizi. Al tempo stesso sono state previste deroghe.

A ogni modo, già prima delle restrizioni messe in campo dal legislatore, molti istituti di credito (o altri potenziali cessionari) avevano chiuso i battenti alle due opzioni ovvero bocciavano pratiche di cessione del credito. Una situazione questa in cui si son trovati molti contribuenti tra cui anche il lettore che ha inviato in redazione il seguente quesito.

“Salve, nel 2022 ho sostenuto spese di ristrutturazione sulla mia casa. Ho presentato la mia Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) senza indicare la detrazione 50% (prima della 10 quote di detrazione previste per questa forma di sgravio fiscale). Non l’ho fatto in quanto ho fatto la cessione del credito a Poste Italiane. Quest’ultima, tuttavia, mi ha bocciato la pratica. Sono a chiedere, quindi, come posso fare adesso a non perdere la detrazione fiscale”.

Stop e deroghe

Circoscrivendo il campo al bonus ristrutturazione 50% (ossia al caso del lettore), ricordiamo che a seguito delle novità previste dal decreto cessioni (decreto-legge n. 11/2023), a partire dal 17 febbraio 2023 non è stato più consentito fare l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Le due opzioni, tuttavia, sono ancora possibili solo laddove, al 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se trattasi di lavori NON in edilizia libera. Se, invece, trattasi di lavori in edilizia libera, le due strade restano percorribili purché, entro il 16 febbraio 2023

risultino già iniziati i lavori stessi

oppure nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 17 febbraio 202314 non risultino versati acconti, serve l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data.

Bonus edilizi con cessione rifiutata, come non perdere la detrazione fiscale

Il bonus ristrutturazione, ricordiamo, si concretizza in una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute per i lavori. Si applica su un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare su cui sono fatti gli interventi.

A partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, salvo proroga, lo sgravio scenderà al 36%. Ovviamente da applicarsi su un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione si spalma in 10 quote annuali di pari importo. Quindi, ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2022, la prima quota di detrazione si doveva indicare nella Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022). La seconda quota si dovrà riportare nella Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023) e così via fino alla Dichiarazione redditi 2032 (anno d’imposta 2031) dove ci finirà la decima e ultima quota.

Detto ciò e venendo al quesito del lettore, in caso di rigetto della domanda di cessione del credito, questi non perderà nulla in quanto potrà sempre e comunque ripiegare sulla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. Il lettore, potrà recuperare la prima delle dieci quote presentando una Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) integrativa. Ciò potrà essere fatto fino al 31 dicembre 2028.

Le altre nove quote potranno essere godute “ordinariamente” nelle dichiarazioni redditi che si presenteranno negli anni a seguire. Pertanto, la seconda quota nella Dichiarazione redditi 2024, la terza nella Dichiarazione redditi 2025, e così a proseguire.