Nell’ambito dei bonus edilizi continua, in alcuni casi, ad essere obbligatorio anche nel 2024 acquisire l’asseverazione congruità spese. Un documento, rilasciato da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, ecc.) con cui si va a certificare che le spese sostenute per fare i lavori edilizi sono in linea con la tipologia di intervento effettuato.

Per il rilascio di tale asseverazione bisogna far riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a) dell’art. 119 decreto Rilancio e all’Allegato A, punto 13.1, del DM 6 agosto 2020 (prezzari DEI, Regionali e delle province autonome).

Si può far riferimento anche ai massimari di cui al decreto del MITE n°75/2022.

Nel superbonus

L’obbligo di acquisire l’asseverazione congruità spese presenta delle differenze a seconda del tipo di bonus edilizio al quale si vuole accedere. Quindi, a seconda che trattasi di lavori ammessi al superbonus o di interventi ammessi a bonus edilizi diversi da quest’ultimo.

Con riferimento al superbonus, ai sensi dell’art. 119 decreto-legge n. 34/2020, l’asseverazione congruità spese serve in ogni caso. Ossia, nel caso in cui il contribuente abbia deciso di godere del beneficio nella forma della detrazione fiscale e anche laddove, invece, abbia deciso di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Asseverazione congruità spese negli altri bonus edilizi

Nel campo degli altri bonus edilizi (bonus ritrutturazione 50%, ecobonus ordinario, ecc.), invece, l’asseverazione congruità spese continua a servire solo laddove si opti per sconto in fattura o cessione del credito.

Non serve, invece, nel caso in cui si gode del beneficio fiscale nella forma della detrazione in dichiarazione redditi.

Inoltre non serve, anche se si opta per sconto o cessione, nel caso in cui si tratti di lavori in edilizia libera oppure di lavori il cui importo complessivo risulta essere NON superiore a 10.000 euro. Fa eccezione il bonus facciate (che tuttavia non esiste più dal 1° gennaio 2023).

Per questo bonus, infatti, l’asseverazione congruità spese in caso di sconto o cessione, serve sempre a prescindere da se trattasi di edilizia libera ovvero di lavori inferiori a 10.000 euro.

Per completezza informativa, ricordiamo, che nei bonus edilizi diversi dal superbonus, l’obbligo dell’asseverazione congruità spese è entrato in campo a partire dalle comunicazioni di opzione sconto in fattura e cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021 (decreto Antifrode bonus edilizi n. 157/2021).

Riassumendo

  • per il superbonus l’asseverazione congruità spese serve sia nel caso in cui si gode della detrazione sia laddove si dovesse optare per sconto o cessione credito
  • nei bonus edilizi diversi dal superbonus, l’asseverazione spese serve solo se si opta per sconto o cessione. Tuttavia, non serve se sono lavori in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro
  • il prezzario di riferimento per l’asseverazione congruità spese è quello vigente al momento di sostenimento delle spese stesse (Risposta Interpello n. 1/2024).