Il bonus condominio 2016 dà la possibilità ai condomini di poter detrarre le spese effettuate per gli interventi  di ristrutturazione, lavori di riqualificazione energetica , manutenzione straordinaria e ordinaria che vengono fatti all’interno del condominio sulle parti comuni. Ma cosa succede nel caso che il condominio sia minimo ovvero non abbia un amministratore?

Condominio minimo: bonus lavori di ristrutturazione edilizia

Il condominio minimo è quello in cui non vi è un amministratore. Prima della circolare del 2 marzo 2016, se venivano fatti dei lavori di ristrutturazione edilizia per i quali i condomini potevano godere delle detrazioni fiscali, bisognava dotare il condominio minimo di codice fiscale, far intestare tutte le fatture dei lavori svolti allo stesso ed infine si dovevano effettuare i vari pagamenti o dal conto di uno dei condomini nominato per tale scopo o dal conto del condominio minimo.

Proprio per questo erano sorti dei problemi ovvero eleggere il rappresentante fiscale del condominio e che quest’ultimo o uno dei condomini avrebbe poi dovuto procedere alla presentazione del quadro AC. L’Agenzia delle entrate ha quindi comunicato che al condominio minimo si applicano le stesse regole dettate in tema di condominio dal Codice Civile fatta eccezione di quelle del regolamento del condominio (articolo 1138 c.c.) e di quelle che regolano la nomina dell’amministratore come evidenzia l’articolo 1129 c.c.

Condominio minimo: lavori eseguiti senza aver chiesto il codice fiscale

Per poter disporre delle detrazioni fiscali per interventi realizzati (nel 2016) su parti comuni di edifici residenziali bisogna che il condominio sia l’intestatario delle fatture (sia esso l’amministratore o uno dei condomini) e che esegua tutto ciò che prevede la normativa compresa la richiesta del codice fiscale. Ricordiamo che il condominio minimo ovvero quello con meno di otto condomini non è tenuto alla nomina di un amministratore. Il pagamento delle fatture dei lavori, per essere definito regolare,  deve essere fatto mediante il bonifico bancario o postale (ovviamente per le agevolazioni fiscali) e che  sia stata operata la ritenuta di cui all’art.

25 del citato d.l. n. 78/2010.

In tale ipotesi, quindi, per poter disporre della detrazione, in sede di dichiarazione, si dovranno inserire le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico. Il contribuente, infine, dovrà provare, in sede di controllo, che gli interventi svolti sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio come si evince dalla circolare 3/E del 2016.

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