I bonus casa, come noto, si concretizzano in una detrazione fiscale da ripartire in più quote annuali di pari importo. Gli anni in cui lo sgravio si spalma dipende dal tipo di bonus. Ad esempio, il bonus ristrutturazione si spalma in 10 quote annuali di pari importo; il bonus barriere architettoniche in 5 quote annuali di pari importo; ecc.

Fino al 16 febbraio 2023 veniva prevista la possibilità di optare in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Con il decreto-legge n. 11 del 2023, invece, il legislatore ha detto stop a questa chance.

Quindi, dal 17 febbraio 2023, i bonus casa possono godersi solo come detrazione fiscale. Sono, comunque, previste delle deroghe. Quindi dei casi in cui lo sconto in fattura e cessione del credito sono ancora possibili.

Niente detrazioni fiscali per il forfettario

In un nostro precedente intervento abbiamo evidenziato come più di tutti sono i contribuenti (partita IVA) in regime forfettario a risentire dello stop alla cessione del credito e sconto in fattura.

Ciò in quanto per loro, non potendo godere delle detrazioni e deduzioni fiscali sul reddito dell’attività (essi pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF), l’opzione rappresentava l’unica strada percorribile per non perdere i bonus casa.

In altre parole un regime forfettario, che oltre al reddito dell’attività esercitata non ha altri redditi soggetti ad IRPEF, perde la detrazione fiscale per i lavori edilizi. Può solo optare per la cessione o sconto laddove ancora ammesso.

L’uscita dal regime forfettario salva le rate residue del bonus casa (esempio)

L’unica via di salvezza è l’uscita dal regime di favore per entrare nel regime ordinario dell’IRPEF. Potrebbe, comunque, accadere che un contribuente quando ha fatto i lavori edilizi sulla casa era in regime forfettario e quindi, non ha potuto beneficiare del relativo bonus fiscale. Successivamente esce dal regime quando NON ancora sono trascorsi tutti gli anni su cui la detrazione è spalmata.

In tale ipotesi sono salve solo le rate residue di detrazione non ancora godute.

Esempio

Il sig. Antonio nel 2021 ha sostenuto spese ammesse a lavori di ristrutturazione edilizia ammessi alla detrazione 50% da spalmare in 10 quote annuali di pari importo. Il sig. Antonio non ha potuto optare per sconto in fattura e cessione del credito. Questi non ha redditi IRPEF su cui poter far valere detrazioni e deduzioni.

Nell’anno d’imposta 2024 esce da forfettario chiudendo partita IVA e sarà assunto come lavoratore dipendente dal 1° gennaio 2024. Quindi, dal 2024 avrà reddito soggetto ad IRPEF.

In una situazione del genere il sig. Antonio ha perso le quote di detrazione per gli anni d’imposta 2021, 2022 e 2023. Restano altre 7 quote residue che potranno essere godute ogni anno a partire dall’anno d’imposta 2024 (Modello 730/2025).

Riassumendo…

  • chi è in regime forfettario e non ha anche redditi soggetti ad IRPEF non può godere dei bonus casa nella forma della detrazione fiscale
  • può optare, laddove ancora possibile, per sconto in fattura e cessione del credito
  • in caso di uscita da forfettario ed entrata in regime ordinario dell’IRPEF è possibile godere delle eventuali residue rate di detrazione non godute.