In data 21 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (C. 771-A). Il testo,  passa ora Senato. Con la Legge di conversione viene confermato il bonus carburante per tutto il 2023. Dunque, anche per quest’anno, i datori di lavoro del settore privato, potranno erogare ai propri dipendenti, anche ad personam, buoni benzina fino a 200 euro senza che gli stessi concorrano al reddito imponibile del dipendente.

Per il datore di lavoro, il costo è deducibile.

In fase di conversione in legge del decreto arriva però un’amara sorpresa. Vediamo di cosa si tratta.

Il bonus carburante

Il bonus carburante è stato prorogato con l’art.1 comma 1 del decreto Trasparenza.

Nello specifico l’articolo citato prevede quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.

Dunque, anche per quest’anno, i buoni carburante riconosciuti da imprese e professionisti ai dipendenti, fino a 200 euro non sono soggetti né a imposte né a contributi previdenziali. I lavoratori non subiranno alcuna trattenuta fiscale o previdenziale in busta paga. Salvo quanto vedremo a breve.

Il limite di 200 euro,  può essere cumulato con quello di 258,28 euro, che fissa la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» riconosciuti ai dipendenti ex art.

51 comma3 del DPR 917/86, TUIR.

Detto ciò, come da circolare n° 27/2022, è confermato che:

  • i buoni carburante sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa (articolo 95 del Tuir);
  • possono essere concessi per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano) e, in via estensiva, anche per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • costituiscono un’ulteriore agevolazione, pertanto, non osta alla loro corresponsione la circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi (ex articolo 51, comma 3 del Tuir).

Bonus carburante. Pessime novità in fase di conversione in legge del DL trasparenza

Come accennato in premessa, in sede di conversione in legge del DL trasparenza, è stata approvata una modifica non di poco conto. Infatti, nel dossier ufficiale del decreto in esame, viene riportato che:

La norma transitoria in oggetto, nel testo modificato in sede referente, concerne esplicitamente il solo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; quest’esplicitazione introdotta in sede referente è conforme all’interpretazione già seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto4, relazione che non contempla effetti in termini di minori entrate contributive.

Dunque, con le modiche apportate al testo finale, i buoni carburanti concorreranno comunque all’imponibile previdenziale; mentre non avranno alcun impatto in termini di imposte.

Attenzione però, in caso di superamento del limite di 200 euro (salvo capienza nel limite generali previsto per i Fringe benefits, di 258 euro) concorre al reddito imponibile tutto il valore del buono; anche per la parte fino al raggiungimento di 200 euro. Fermo restando che, il limite di 200 euro può essere cumulato con quello di 258,28 euro, che come detto sopra, individua la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» riconosciuti ai dipendenti ex art. 51 comma3 del DPR 917/86, TUIR.