Arrivano i tanti attesi chiarimenti sul c.d bonus bollette. Infatti, l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 35 del 4 novembre, ha analizzato i vari punti di domanda che dipendenti, imprese e vari addetti ai lavori, si erano posti in merito all’agevolazione introdotta dal DL 115/2022, c.d. decreto Aiuti-bis. Si tratta di un benefit non tassato fino a 600 euro che può essere riconosciuto dal datore di lavoro ai propri dipendenti in busta paga per aiutarli nel pagamento delle bollette: del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua.

Il bonus può essere riconosciuto anche ad personam.

Detto ciò, i chiarimenti dati dall’Agenzia delle entrate non sono per nulla a favore del contribuente. Basti pensare che l’Agenzia delle entrate non considera il limite provvisorio di 600 euro come un limite a se stante ma come unica soglia entro la quale i c.d. “fringe benefit” riconosciuti a dipendenti non sono tassati in busta paga. La novità secondo l’Agenzia delle entrate sta nel fatto che, per il 2022, rientrano tra i fringe benefit non tassati anche le somme erogate o rimborsate al dipendente per il pagamento delle utenze domestiche.

Con questo chiarimento sono smentite le varie interpretazioni che circolavano in rete fino a poco tempo fa.

Detto ciò, L’Agenzia delle entrate ha analizzato anche il caso in cui le bollette rispetto alle quali il dipendente ottiene il bonus in busta paga, siano intestate a un suo familiare.

Cosa succede in tali casi? Scopriamolo insieme.

Il bonus bollette

L’art.12 del DL 115/2022, decreto Aiuti-bis, prevede che le somme (anche sotto forma di rimborsi, beni o servizi) corrisposte dal datore di lavoro, impresa o professionista in favore dei lavoratori dipendenti, per il pagamento delle bollette, non rappresentano redditi da tassare in busta paga:

limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio. idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00

Dunque, su tali somme, fino a 600 euro, non si pagano imposte.

Se la fattura è intestata al familiare del dipendente

Tempo fa, ci siamo chiesti se il lavoratore dipendente potesse avere diritto al bonus anche laddove le bollette fossero state intestate al coniuge o ad altro familiare convivente.

Ebbene, in linea con la nostra interpretazione, l’Agenzia delle entrate ritiene che il bonus possa essere riconosciuto direttamente al dipendente, al coniuge o ai propri familiari (vedi art.12 del TUIR).

Dunque, poco importa se la bolletta non è intestata direttamente al lavoratore dipendente che riceve il bonus in busta paga.

In tal modo, l’Agenzia delle entrate estende le regole generali previste per i fringe benefit anche al bonus bollette.