Il bonus per gli investimenti in beni strumentali industria 4.0 può essere utilizzato in compensazione anche in presenza di debiti con il Fisco di ammontare superiore a 1.500 euro. Debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Infatti, il blocco alle compensazioni non riguarda gli incentivi di tipo agevolativo. Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 451 del 1° luglio 2021.

Il blocco alle compensazioni in presenza di cartelle scadute

In virtù delle previsioni di cui all’art.

31 del D.L. 78/2010, non è possibile effettuare compensazioni in F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. Si deve trattare di debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento. A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso articolo 31 ha introdotto la possibilità, del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. Mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Con le circolari n° 4/e e 13/e 2011, l’Agenzia delle entrate ha precisato che per “imposte erariali” a cui ricondurre il blocco delle compensazioni si intendono:

  • le imposte dirette, Irap compresa, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologie di imposte prima richiamate), l’Iva e le altre imposte indirette,
  • con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi: i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24 (Fonte circolare, Agenzia delle entrate, n° 13/2011).

La risposta n° 451 del 1° luglio

Su tale ultimo punto ossia esclusione di contributi e agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, con la risposta n°451  del 1° luglio 2021, L’Agenzia delle entrate ha chiarito se l’esclusione dal blocco alle compensazioni riguarda anche il bonus beni strumentali nuovi industria 4.0.

Il riferimento è al credito d’imposta, ex legge di bilancio 2019 e ss.mm.ii spettante per:

  • gli investimenti in beni materiali industria 4.0, allegato A della Legge di bilancio 2017;
  • gli investimenti in beni immateriali industria 4.0, allegato B della Legge di bilancio 2016.

Sulla base delle indicazioni già fornite con la citata circolare n° 13/2011, l’Agenzia delle entrate conferma che il credito d’imposta industria 4.0 può essere utilizzato anche in presenza di ruoli esattoriali scaduti superiori a 1.500 euro.