Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali prema anche le spese sostenute in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, impropriamente detto smart working.

Il bonus beni strumentali anche per incentivare lo smart working

Il credito d’imposta beni strumentali è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2020 in sostituzione della disciplina di iper e super ammortamento. La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, è intervenuta sulla nuova disciplina apportando diverse modiche. Sono agevolati sia gli investimenti in beni strumentali ordinari sia quelli rientranti nella c.

d. industria 4.0, materiali e immateriali.

Per gli investimenti ordinari materiali e immateriali ossia non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati da imprese e professionisti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’agevolazione spetta:

  • nella misura del 10% per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali;
  • la percentuale sale al 15% per gli investimenti destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile (impropriamente chiamato smart working) effettuati nel medesimo periodo.

Nello specifico, la misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Se mancano gli accordi individuali con il singolo lavoratore

Il decreto da ultimo citato, ai fini dell’applicazione dello smart working,  fa riferimento alla sua promozione quale:

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Dunque il legislatore prevede la sottoscrizione di uno specifico accordo tra le parti.

In assenza di accordi individuali sembrerebbe che il bonus per gli investimenti in beni strumentali non spetti.

Tuttavia, il D.L. 34/2020, decreto Rilancio , all’art.90  ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i lavoratori privati hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile anche in assenza degli accordi individuali. I datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

In base alla ricostruzione fatta finora, il bonus investimenti in beni strumentali per l’acquisizione di strumenti e dispositivi tecnologici finalizzati ad agevolare lo smart working, spetta anche in assenza di accordi individuali tra le parti.