Il bonus barriere architettoniche 75% è stato previsto inizialmente solo per le spese fatte nel 2022. Poi prorogato fino alle spese del 2025.

Si sostanzia in una detrazione fiscale del 75% riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori edili finalizzati all’eliminazione/superamento delle barriere architettoniche. Lo sgravio fiscale si spalma in 5 quote annuali di pari importo. È prevista la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito. Questo bonus, infatti, rientra nei casi di deroga allo stop della cessione e sconto deciso con il decreto-legge n.

11 del 2023.

La norma dice che il beneficio spetta per lavori fatti su “edifici esistenti”.

Un nostro lettore, proprietario di un locale commerciale, ci chiede di sapere se il bonus c’è anche per lavori fatti su questo tipo di unità immobiliari oppure spetta solo per lavori fatti su immobili ad uso abitativo.

Requisiti e spese ammesse

Prima di rispondere alla domanda del nostro lettore è importante richiamare alcune indicazioni fornite dall’Agenzia Entrate sul bonus barriere architettoniche 75%.

In merito ai lavori ammessi a questo beneficio fiscale, l’Amministrazione finanziaria, nella Circolare n. 17/E del 2023, dice che vi rientrano, ad esempio,

  • le spese relative a lavori di sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)
  • spese relative a lavori di rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici come servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, ecc.

Requisito fondamentale è che tali interventi rispettino i requisiti in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (Regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236).

Bonus barriere architettoniche 75%, la tipologia del locale

Detto ciò, come anticipato, la norma dice che il bonus spetta per lavori fatti su “edifici esistenti”.

Non indica altro in riferimento ai requisiti che deve avere l’immobile oggetto dei lavori. Di conseguenza, possiamo affermare che il beneficio fiscale c’è anche per lavori fatti sul locale commerciale.

Tale conclusione è avvalorata anche da quanto l’Agenzia ha indicato nella menzionata Circolare n. 17, in cui ha elencato i soggetti ammessi al bonus barriere architettoniche 75%. Tra questi rientrano anche i titolari di partita IVA.

In conclusione, il lettore, sia o meno titolare di partita IVA, può avere il bonus barriere anche per lavori fatti sul locale commerciale.

Riassumendo…

  • il bonus barriere architettoniche 75% è una detrazione fiscale da spalmare i 5 quote annuali di pari importo
  • spetta per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025
  • si può optare per la cessione del credito e sconto in fattura
  • spetta per lavori fatti su “edifici esistenti”, senza alcun riferimento alla categoria catastale e alla tipologia di immobile
  • quindi, spetta anche per lavori fatti sul locale commerciale.