Doppia novità nella legge di bilancio 2023 per il bonus barriere architettoniche 75%. C’è la maxi proroga dell’incentivo fiscale e c’è anche qualcosa di nuovo in merito ai lavori eseguiti sull’edificio condominiale.

Ci riferiamo alla detrazione fiscale del 75% riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori edili finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche. Il beneficio, fu previsto dall’art.119-ter del decreto legge 34 del 2020 ma limitatamente alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

Ora le legge di bilancio 2023 (comma 365) lo proroga per altri tre anni.

Quindi, spetta anche sulle spese sostenute negli anni 2023, 2024 e 2025.

Il bonus barriere architettoniche alternativo a quello di ristrutturazione

Il bonus barriere architettoniche 75%, come detto, si concretizza in una detrazione fiscale. Lo sgravio è da godere in 5 quote annuali di pari importo. C’è possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.

È alternativo, quindi, non sostituisce il bonus ristrutturazione 50% a cui sono ammesse le stesse tipologie di spesa.

Il beneficio spetta purché si tratti di lavori fatti su edifici esistenti. Quindi, non spetta per:

  • interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile
  • interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 2022).

Il bonus, invece, spetta anche per spese dirette a realizzare interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Soggetti ammessi ed esclusi

In merito all’ambito soggettivo, sono ammessi a godere del bonus barriere architettoniche 75%, a condizione che sostengano le spese e che detengano l’immobile sulla base di un titolo idoneo:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • società semplici
  • associazioni tra professionisti
  • soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali.

Sono, invece, esclusi coloro che hanno esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva dell’IRPFE.

In questo caso, infatti, mancherebbe l’IRPEF su cui far valere la detrazione. Per loro però resta la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Limiti di spese e modalità di pagamento

La legge di bilancio 2023 non modifica i limiti massimi di spesa cui applicare il bonus barriere architettoniche 75%. In dettaglio lo sgravio fiscale si applica su massimo di:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Considerando che il beneficio è previsto anche per le spese sostenute a fronti di lavori fatti sulle parti comuni condominiali, ne consegue che ad esempio per un condominio composto da 10 appartamento, il limite di spesa è 300.000 euro.

Resta fermo anche che, per avere la detrazione, la spesa deve essere pagata con il c.d. bonifico parlante. Quindi, quello da cui risultano la causale di versamento, i dati fiscali di chi fa il bonifico ed i dati fiscali del fornitore/impresa.

Bonus barriere architettoniche 75%, l’altra novità per il condominio

Oltre alla proroga triennale del bonus barriere architettoniche 75%, la manovra 2023, interviene anche con un’altra importante novità. Si stabilisce una condizione fondamentale da rispettare laddove dovesse trattarsi di lavori fatti sull’edificio condominiale.

Si richiede che la delibera dei lavori risulti approvata con un numero di voti diversi dalla regola ordinaria.

Per il quorum deliberativo, secondo la regola ordinaria, ricordiamo, è previsto un numero di voti rappresentativo di almeno la metà del valore dell’edificio.

La legge di bilancio 2023, in deroga alla citata regola, stabilisce che se oggetto della delibera sono lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.