Dopo la conversione in legge del decreto Sostegni-bis, è stata confermata la disposizione che proroga il bonus affitti anche per alcuni mesi dell’anno 2021. Oltre alla proroga, è stata ampliata la platea dei beneficiari del bonus, ora esteso anche ai soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi-compensi superiori a 15 milioni di euro.

Il bonus affitti

Il bonus affitti di immobili non abitativi è disciplinato dall’art.28 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Il bonus, nel corso del tempo, ha subito diverse modifiche sia in merito al periodo agevolato sia per quanto riguarda l’ambito oggettivo dell’agevolazione.

Nello specifico, il credito d’imposta è pari:

  • al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione pagati per gli immobili ad uso non abitativo,
  • del 30% per i canoni di affitto d’azienda (50% per le strutture turistico-ricettive).

Il bonus affitto spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento (canoni di affitto d’azienda).

Le novità del decreto Sostegni-bis

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, interviene in maniera rilevante sul bonus affitti.

In particolare, il D.L. Sostegni-bis prevede:

  • la proroga del bonus affitti al 31 luglio 2021, rispetto al vecchio termine del 30 aprile 2021, per le imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019,
  • il riconoscimento del bonus anche per i canoni pagati in riferimento ai mesi gennaio 2021-maggio 2021 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Anche per gli esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 31 luglio 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.