E possibile beneficare del tax credit locazioni anche in riferimento all’attività secondaria di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro. L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n°102 dell’11 febbraio. Il decreto Rilancio ammette al credito d’imposta anche le imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro. Senza prevedere alcune preclusione per le attività secondarie rispetto a quella prevalente.

Il tax credit locazioni

L’art.28 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, prevede un credito d’imposta sugli affitti pagati per immobili non abitativi durante l’emergenza covid-19.

 Gli immobili per i quali si richiede il bonus, devono essere destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Nello specifico, beneficiano del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019.

il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60 per cento o 30 per cento) in relazione ai canoni:

  1. di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (60%);
  2. dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (30%).

Il credito d’imposta spetta anche alle

imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore (comma 3-bis art.28 D.L. 34/2020).

Rispettivamente nella misura del 20% e del 10% rispetto alle percentuali ordinarie del 60%(contratti di locazione) e 30% (contratti a prestazioni complesse o affitto d’azienda).

Con le circolari n. 14/E del 6 giugno 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020, sono stati forniti chiarimenti in relazione al credito d’imposta in parola.

La perdita di fatturato e la richiesta del credito d’imposta

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta, il beneficiario deve presentare nei mesi agevolati un calo di fatturato del 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Ad esempio, se si vuole ottenere il bonus per i canoni pagati nel mese di maggio 2020, nello stesso mese si deve avere un calo di fatturato/compensi di almeno il 50% rispetto a maggio 2019. Dunque, il bonus spetta solo in riferimento ai mesi agevolati per i quali è stato verificato il calo di fatturato. Dunque il bonus può spettare anche per un solo mese agevolato.

Tuttavia, il calo che non deve essere verificato per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019. Il requisito del calo di fatturato non riguarda neanche coloro che operano nei comuni in cui era già in vigore lo stato di emergenza.

Il bonus può essere utilizzato: in compensazione in F24, in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta relativo al periodo oppure può essere ceduto a terzi. Compreso il locatore dello stesso immobile. Il canone di locazione deve essere effettivamente versato e il suo utilizzo in compensazione è sospeso fin quando non sia effettuato il pagamento.

Sui mesi agevolati, (marzo, aprile, maggio e giugno con alcune eccezioni), con il D.L. 137/2020, decreto Ristori, l’agevolazione è stata estesa anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. A tal proposito si veda il nostro articolo Credito d’imposta locazioni più ampio con il decreto Ristori. L’estensione riguarda i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni previste con il DPCM del 24 ottobre 2020 (di bar, ristoranti, pub, ecc.).

Da ultimo, con la Legge di bilancio 2021, il bonus è stato esteso al 30 aprile 2021, per agenzie di viaggio e tour operator.

La riposta n°102 dell’8 febbraio: bonus affitti anche per l’attività secondaria di commercio al dettaglio

Con la riposta n° 102 dell’11 febbraio, l’Agenzia delle entrate da chiarimenti in merito alla spettanza del tax credit locazioni per un’impresa la cui attività secondaria è quella di commercio al dettaglio. Attività con ricavi superiori a 5 milioni di euro ma per la quale è verificato il calo di fatturato richiesto dal D.L. Rilancio.

L’attività di commercio al dettaglio, pur essendo secondaria rispetto ai volumi dell’attività produttiva, realizza un volume di un’attività pur sempre penalizzato dalle misure di chiusura.

Il parere dell’Agenzia delle entrate: bonus affitti anche per il commercio al dettaglio

Considerato che la finalità della norma del D.L. Rilancio è quella di  “contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella principale, non pregiudica la fruizione del credito d’imposta.

L’impresa istante, per l’attività di commercio al dettaglio:

  • potrà beneficiare dell’agevolazione in esame nella misura del 20% dell’importo mensile del canone relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2020,
  • versato nel periodo d’imposta 2020 per la locazione dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva, o contestuale, attività di commercio al dettaglio.

Difatti, il bonus affitti spetta anche per l’attività secondaria di commercio al dettaglio.

Diversamente l’agevolazione non spetta con riferimento ai canoni versati per la locazione e la subconcessione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.