L’Agenzia delle entrate sblocca i crediti bonus 4.0 per gli investimenti 2021 e 2022. Anche se l’interconnessione dei beni oggetto di agevolazione è avvenuta nel 2023 o nel 2024.

Infatti, nella giornata di ieri l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una FAQ sul bonus 4.0 rispetto all’obbligo di comunicazione al MISE introdotto dal recente DL 39/2024.

Obbligo che riguarda sia gli investimenti nuovi che quelli effettuati nel 2023. In attesa di effettuare la comunicazione ma soprattuto dell’approvazione della modulistica, i crediti 4.0 non possono essere utilizzati in compensazione in F24.

Questo rappresenta un grosso problema per le imprese con poca liquidità. Che si troveranno a dover pagare cash imposte e contributi.

In molti avevano interpretato la norma in maniera estensiva facendo rientrare nel blocco alla compensazione anche i crediti 2021 e 2022. Con interconnessione dei beni in azienda nel 2023 o 2024.

Tuttavia, con la nuova FAQ l’Agenzia apre all’utilizzo dei “vecchi crediti” in F24 senza che sia necessaria alcuna comunicazione al MIMIT.

Bonus 4.0 con comunicazione preventiva. Manca ancora il modello

La problematica del blocco all’utilizzo del bonus 4.0 in F24 anche per gli investimenti già effettuati  è legata alla previsioni di cui all’art.6 del DL 39/2024:

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (…) le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (…).”

Dunque, nel complesso per utilizzare il bonus 4.0 in compensazione:

  • per gli investimenti effettuati dal 30 marzo in avanti, servirà una comunicazione preventiva al MIMIT sui beni oggetto di investimento nonchè un’ulteriore comunicazione sugli investimenti effettivamente portati a termine;
  • per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo servirà la sola comunicazione di completamento;
  • per gli investimenti 2023, la quote residua di bonus, potrà essere utilizzata in compensazione solo dopo che è stata inviata la comunicazione al MIMIT.

Divieto di compensazione anche per i crediti 2021 e 2022?

Diversi addetti ai lavori si erano spinti oltre alla norma ritenendo giustamente che il blocco operasse anche per i crediti 2021 e 2022 completati o con beni interconnessi nel 2023 o nel 2024.

Questo perchè, in attesa che il MIMIT pubblicasse i modelli aggiornati per effettuare la comunicazione, l’Agenzia delle entrate aveva sospeso i codici tributo 6936 0 6937 . Si veda la risoluzione n° 19/2024).

Codici che devono essere utilizzati anche per gli investimenti 2021 e 2022.

Tuttavia, nella giornata di ieri l’Agenzia delle entrate ha spiegato come superare il divieto di compensazione per gli investimenti 2021 e 2022.

Bonus 4.0. Senza vincoli i crediti 2021 e 2022 (FAQ ADE)

Tramite una specifica FAQ sul blocco alle compensazioni per il bonus 4.0, l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza che per gli investimenti bonus 4.0 2021 e 2022, con interconnessione tardiva ossia nel 2023 o nel 2024, non è necessaria alcuna comunicazione al MIMIT. Tali crediti possono continuare ad essere utilizzati in F24.

In attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057. 

La soluzione? In F24 l’anno di avvio dell’investimento

I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore. E sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023. A condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore. E sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24.

E va indicato il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento. A prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha sbloccato i crediti bonus 4.0 per gli investimenti 2021 e 2022;
  • anche se l’interconnessione del bene oggetto di agevolazione o il completamento dell’investimento è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è possibile compensare il bonus;
  • in F24 andrà indicato l’anno in cui è iniziato l’investimento.