Entro il 30 settembre, i lavori bonus 110 villette ed edifici unifamiliari, hanno dovuto raggiungere uno stato di avanzamento del 30%, SAL 30%. Una volta rispettata tale scadenze nonché la percentuale citata, chi sta ristrutturando casa con il 110, può sfruttare l’agevolazione anche per le spese sostenute nel 2° semestre 2022, 1° luglio-31 dicembre.

In caso contrario, il bonus 110 copre solo le spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Sempre se sono rispettati i requisiti e le condizioni di cui al DL 34/2020, art. 119.

SAL al 30%. Che documentazione serve per dimostrarlo?

Per dimostrare il raggiungimento del SAL del 30%,  serve una specifica dichiarazione del direttore dei lavori.

Infatti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la sua apposita Commissione, ha analizzato la documentazione che serve per dimostrare il raggiungimento del 30% alla data al 30 settembre.

In particolare:

Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

Questo quanto detto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con la circolare n°33/E, l’Agenzia delle entrate sembra invece voler ridurre al minimo la documentazione che testimonia il raggiungimento del SAL al 30% per il bonus 110 villette.

SAL al 30%. Quale documentazione per l’Agenzia delle entrate?

In primis, con la circolare n°33/E, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, possono essere effettuate:

  •  in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) e che, per gli interventi
    riconducibili al Superbonus,
  • i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.

Inoltre, ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Tuttavia, il punto più interessante è il seguente:

Ne consegue che, qualora il contribuente eserciti la predetta opzione, l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori.

Dunque, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, sembrerebbe di capire che ai fini della dimostrazione del SAL del 30%, sia sufficiente l’asseverazione del tecnico abilitato. Asseverazione con la quale il tecnico attesta i requisiti tecnici dell’intervento nonché la congruità dei costi. A tal proposito, si ricorda che per i bonus diversi dal bonus 110, l’asseverazione riguarda la sola congruità dei costi e non anche gli aspetti tecnici dell’intervento. Fatte salve quelle che sono le previsioni normative delle singole agevolazioni che possono prevedere specifiche attestazioni o certificazioni.