Buongiorno scrivo da Ravenna. Vorrei alcuni chiarimenti in merito alle agevolazioni del 110%. Vivo in un appartamento in un complesso condominiale di 13 unita’. Nel febbraio del 2019 dopo 20 anni  si è rotta la caldaia, sono stato costretto a sostituirla con  una  a condensazione in classe A, e ho avuto  la detrazione del 50%. Nel mese di marzo in assemblea condominiale abbiamo deliberato i lavori di rifacimento del tetto con una coibentazione portando in detrazione il 65% della spesa. Nel mese di settembre chiedendo autorizzazione al condominio sulla mia porzione di tetto (tetto piano) ho installato un impianto fotovoltaico con la formula di scambio sul posto detrazione 50%. Tutti i lavori sopra elencati sono stati svolti nel 2019. Non ho mai fatto fare una qualificazione energetica né prima ne dopo. Il quesito che le vorrei porre sarebbe il seguente: vorrei installare un impianto solare termico per la produzione di acqua calda, vorrei cambiare un condizionatore dual split in pompa di calore che ha circa 10 anni(di cui non so la classe energetica) ed infine vorrei cambiare gli infissi in tutta la casa, e infine vorrei installare una batteria per  accumulo energetico. Sono sufficienti questi ultimi lavori per la detrazione del 110? La ringrazio infinitamente.

Bonus 110%: lavori trainanti e gemellati

Volendo schematizzare, possiamo individuare tre tipi di interventi trainanti per il riconoscimento del bonus 110%:
  • cappotto termico su superficie minima disperdente lorda del 25%, con tetto massimo di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio (i materiali isolanti utilizzati dovranno rispettare i requisiti previsti dal decreto Ambiente dell’ottobre 2017);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale pre-esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore. La soglia di spesa consentita è di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici. La soglia di spesa massima ammessa è di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese inerenti allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Posti questi tre interventi prioritari si possono poi abbinare lavori miranti all’efficienza energetica “secondari” quali infissi o pompa di calore.

Attenzione: contano solo quelli pagati dal primo luglio al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe della misura al 2022 come richiesto da alcune categorie).

Purtroppo, quindi, aver già fatto alcuni interventi trainanti non aiuta a “prenotare” il bonus 110% su quelli secondari di ecobonus. Le opere che danno diritto al bonus devono essere pagate dal primo luglio a fine 2021.