Il decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020 convertito in legge n. 27 del 2020), all’art. 63 ha riconosciuto l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro che lo recupera poi in F24 con l’istituto della compensazione. Il beneficio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

I primi chiarimenti in merito sono stati forniti la Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E. A questi sono seguite altre precisazioni con l’ultima Circolare n. 11/E del 6 maggio scorso, contenente risposta ad una serie di ulteriori quesiti sulle misure di cui al Cura Italia e al decreto Liquidità (decreto-legge n. 23 del 2020).

La ratio dell’esclusione: perché i lavoratori all’estero non hanno diritto al bonus di 100 euro

Tra i nuovi chiarimenti sul bonus in esame vi è quello riguardante il caso di lavoratori dipendenti residenti in Italia ma che prestano l’attività lavorativa all’estero. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in questa ipotesi il beneficio non spetta poiché non è rispettata la ratio della sua previsione. Il bonus, infatti, ha la finalità di sostenete i lavoratori dipendenti che hanno dovuto sopportare il disagio di doversi recare presso la propria sede di lavoro nonostante l’emergenza sanitaria in atto mettendo a rischio la propria salute e quella delle proprie famiglie. Inoltre, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione è stata istituita dal decreto Cura Italia recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e a salvaguardare la forza lavoro del nostro territorio.

Le disposizioni del decreto, con particolare riferimento a quelle di natura fiscale, sono state introdotte, infatti, in ragione di quanto previsto, in particolar modo, dai DPCM che hanno introdotto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Ne consegue che la condizione essenziale al fine di godere dell’agevolazione è che l’attività lavorativa si stata svolta sul territorio del nostro Paese.