Salvo colpi di coda, tra pochi giorni debutta la nuova ritenuta sul bonifico parlante nel campo dei bonus edilizi. Ci riferiamo alla specifica modalità di pagamento che deve essere utilizzata per le spese sostenute a fronte di lavori che permettono di godere della detrazione fiscale. Ad oggi, questa strada deve essere perseguita per pagare i costi ammessi a:

  • superbonus
  • bonus ristrutturazione 50%
  • ecobonus ordinario
  • sismabonus ordinario
  • colonnine ricarica
  • bonus barriere architettoniche 75%.

Non serve, invece, il bonifico parlante per il bonus mobili e grandi elettrodomestici e nemmeno per il bonus verde.

Anche per questi due bonus, tuttavia, è necessario che le spese risultino pagate con strumento tracciabile. Quindi, NON contanti. Con la differenza che mentre per il bonus verde si può pagare anche con assegno, ciò non può farsi per il bonus mobili.

Il bonifico parlante serviva anche per pagare spese ammesse al bonus facciate che, come noto, dal 1° gennaio 2023 non esiste più.

Il contenuto del bonifico

Il bonifico parlante è un normale bonifico che può farsi in banca o posta utilizzando dei modelli già predisposti a questo fine. Si distingue da quello ordinario, in primis, poiché riporta alcuni dati fondamentali al fisco per individuare:

  • il soggetto beneficiario della detrazione
  • il tipo di bonus edilizio oggetto delle spese sostenute
  • il destinatario del pagamento.

Infatti, in quello parlante, è necessario che risultino:

  • la causale di versamento riconducibile al tipo di detrazione di cui si deve godere (si tratta del riferimento normativo).
  • i dati fiscali del beneficiario del bonus
  • i dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

Altro tratto caratteristico è che, rispetto al bonifico ordinario, quello parlante è soggetto a ritenuta d’acconto. Una ritenuta che, fino ad oggi è con aliquota dell’8%. Ciò significa che, prima di accreditare la somma all’impresa/fornitore, la banca/posta opera detta ritenuta e la versa all’erario.

L’impresa/fornitore, quindi, riceve l’accredito al netto della ritenuta che poi potrà recuperare in dichiarazione redditi.

Bonifico parlante, debutta la nuova ritenuta

La legge di bilancio 2024 ha portato con sé un importante novità. A partire dal 1° marzo 2024 (salvo proroghe) la ritenuta sul bonifico parlante sale all’11% rispetto all’attuale 8%. Si tratta di una modifica che non inciderà sul contribuente che predispone il bonifico ma sull’impresa/fornitore destinataria del pagamento.

Ciò che non cambia è il comportamento che il contribuente deve tenere in caso di errori nella predisposizione del bonifico parlante. Restano, infatti, fermi i chiarimenti sui bonus edilizi (Circolare n. 17/E del 2023) dove si evince che:

  • se l’errore riguarda la causale di versamento (ad esempio si indica la causale del bonus recupero patrimonio edilizio quando invece bisogna indicare la causale bonus barriere 75%), non è necessario ripetere il bonifico. È salvo il bonus edilizio di cui si intende godere
  • se l’errore, invece, compromette la possibilità per banca/posta di operare correttamente la ritenuta, allora bisogna ripetere il bonifico.

In questo secondo caso, se il bonifico non si può ripetere, il contribuente può farsi rilasciare dall’impresa/fornitore una dichiarazione sostitutiva in cui l’impresa stessa attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del suo reddito.

Riassumendo

  • nel campo dei bonus edilizi (tranne il bonus mobili e bonus verde) le spese devono pagarsi con bonifico parlante
  • tale bonifico è soggetto a ritenuta d’acconto
  • per bonifico parlante fatto fino al 29 febbraio 2024, la ritenuta è dell’8%
  • dai bonifici fatti dal 1° marzo 2024 detta ritenuta, salvo proroghe, sale all’11%.