Anche laddove si tratti di lavori edilizi fatti sul c.d. condominio minimo, è necessario che il bonifico per il pagamento delle spese ammesse al relativo bonus (superbonus, bonus ristrutturazione 50%, ecc.) deve essere, comunque, “parlante”. Quindi, dal bonifico (postale o bancario) devono risultare evidenti:

  • la causa di versamento
  • il codice fiscale del beneficiario del bonus edilizio
  • i dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

A questo punto la domanda nasce spontanea. Visto che il condominio minimo non è obbligato a richiedere codice fiscale, in caso di bonifico parlante come bisogna comportarsi? Quale codice fiscale si indica?

La definizione

Il condominio minimo, ricordiamo, è quello composto da numero non superiore a otto condomini.

La legge dice che, ad esso sono applicabili le norme civilistiche sul condominio ordinario, fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138. Si tratta di due articoli che disciplinano, rispettivamente:

  • la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio)
  • ed il regolamento di condominio (necessario in caso di più di 10 condomini).

Questo sta significando che per il condominio minimo NON c’è obbligo di nominare un amministratore e nemmeno di stilare un regolamento. Inoltre, non c’è nemmeno obbligo per il condominio stesso di essere dotato di codice fiscale.

Il bonifico parlante nel condominio minimo

Nei bonus edilizi, regola vuole che per goderne è necessario che il pagamento delle spese sia fatto con bonifico parlante. Come anticipato, si tratta di bonifico da cui risultano:

  • la causa di versamento
  • il codice fiscale del beneficiario del bonus edilizio
  • i dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

Laddove trattasi di lavori fatti sulle parti dell’edificio condominiale, dunque, nel bonifico parlante si indica il codice fiscale del condominio quale beneficiario del bonus edilizio. Nell’ipotesi in cui si tratti di un condominio minimo, regola vuole che

  • se per tale condominio è stato comunque chiesto il codice fiscale, nel bonifico parlante si può indicare tale codice fiscale
  • nel caso in cui, invece, il condominio minimo non ha codice fiscale, è possibile indicare nel bonifico parlante il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti per avere il bonus edilizio. Questi è, è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio (Circolare Agenzia Entrate n. 24/E del 2020).

Riassumendo…

  • il condominio minimo è quello formato da NON più di 8 condomini
  • il condominio minimo non è obbligato ad avere amministratore e nemmeno di dotarsi di codice fiscale
  • se il condominio minimo ha il codice fiscale è possibile indicarlo comunque nel bonifico parlante necessario per l’accesso ai bonus edilizi per lavori sulle parti comuni dell’edificio
  • laddove il condominio minimo NON ha codice fiscale, nel bonifico parlante si piò indicare il codice fiscale del condomino che fatto tutti gli altri adempimenti necessari per avere il bonus edilizio (ad esempio, richiesta titolo abilitativo, ecc.).