Chi vuole godere dei bonus casa per lavori edilizi deve rispettare una condizione fondamentale. Le spese (fatture) devono essere pagare con il c.d. bonifico parlante.

È una tipologia di bonifico che si differenzia rispetto a quello ordinario per due aspetti principale, ossia:

  • quello parlante è soggetto a ritenuta d’acconto
  • quello parlante indica alcuni dati importanti che mancano nel bonifico ordinario.

Sa la spesa non è pagata in questo modo, il bonus edilizio è precluso (salvo che in alcuni casi).

Bonifico parlante, quando serve

Il bonifico parlante, attualmente è richiesto per quasi tutti i bonus casa.

In particolare, serve se si vogliono avere:

  • superbonus
  • bonus ristrutturazione 50%
  • ecobonus ordinario
  • sismabonus ordinario
  • colonnine ricarica
  • bonus barriere architettoniche 75%
  • bonus facciate (che non esiste più dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023).

Non serve, invece, per il bonus mobili e bonus verde. Il bonus mobili si può pagare anche con bonifico ordinario o altro strumento di pagamento tracciabile (tranne assegni). Il bonus verde, invece, basta un qualsiasi strumento di pagamento tracciabile.

In tutti i casi, non spettano i bonus edilizi se si paga in contanti.

I dati obbligatori e la ritenuta d’acconto

In merito al contenuto del bonifico parlante, in esso devono imprescindibilmente evincersi i seguenti dati:

  • la causale di versamento riconducibile al tipo di detrazione di cui si deve godere
  • i dati fiscali del beneficiario del bonus
  • i dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

È soggetto a ritenuta d’acconto da parte della posta o banca (a seconda di dove si paga). Questo significa che il destinatario riceve l’accredito della somma già decurtata della ritenuta. Attualmente l’aliquota è dell’8%. Tuttavia, dal 1° marzo 2024 le cose potrebbero cambiare. Infatti, la legge di bilancio 2024 potrebbe aumentare la ritenuta d’acconto bonifico parlante all’11%.

Cosa fare in caso di errori

Nella compilazione si potrebbero commettere errori. Dai chiarimenti sul bonifico parlante (Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 2022) si evince che:

  • se si sbaglia la causa di versamento (ad esempio si indica quella del bonus ristrutturazione invece che del superbonus), il diritto al bonus non è compromesso e non bisogna nemmeno fare correzione
  • se l’errore incide sulla corretta applicazione della ritenuta d’acconto, il diritto al bonus è compromesso.

In questo secondo caso, tuttavia, il contribuente può rimediare ripetendo il bonifico.

Oppure se il bonifico non può essere ripetuto, può farsi rilasciare dall’impresa/fornitore una dichiarazione sostitutiva in cui l’impresa stessa attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del suo reddito.

Bonifico parlante, chi è l’ordinante

Ultima nota di attenzione riguarda il soggetto che ordina il pagamento. In genere il bonifico parlante lo ordina la persona stessa che poi deve beneficiare del bonus edilizio.

Quindi, se ad esempio, le spese di lavori sono pagate da Antonio e quindi è lui a dover godere del bonus edilizio, sarà lui stesso a fare il bonifico con addebito dal suo conto corrente. Pertanto, nel bonifico parlante indicherà lui stesso come beneficiario della detrazione.

Tuttavia, è stato detto che l’ordinante del bonifico può essere anche una persona diversa da quella indicata come beneficiario della detrazione (Circolare dell’Agenzia Entrate n. 17/E/2015). Ad esempio, l’ordinante è il figlio e il beneficiario della detrazione il padre (intestatario delle fatture).

Riassumendo

  • per tutti i bonus casa (tranne bonus mobili e bonus verde) serve pagare le spese con bonifico parlante
  • questo tipo di bonifico deve indicare la causale di versamento, i dati fiscali del beneficiario della detrazione, i dati fiscali del destinatario del pagamento stesso (impresa/fornitore)
  • è soggetto a ritenuta d’acconto 8% (che la legge di bilancio 2024 potrebbe aumentare all’11%)
  • se si commettono errori nella compilazione è possibile rimediare
  • l’ordinante può anche essere diverso dal beneficiario della detrazione (bonus casa).