In scadenza il termine per pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Entro il 29 febbraio dovrà essere pagata l’imposta di bollo di 2 euro assolta sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023: ottobre, novembre e dicembre.

La scadenza è fissa nel senso che, non si applica il meccanismo in essere per il versamento del bollo relativo al 1° e al 2° trimestre che permette di rimandare il pagamento se di importo inferiore ad una certa soglia.

Particolare attenzione va posta al conteggio delle fatture che devono essere imputate al trimestre di riferimento.

A tal proposito è necessario seguire una specifica indicazione operativa.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio (S.d.I.) è disciplinato dal combinato disposto dall’art.12-novies del D.L. 34/2019, decreto Crescita e dell’art.17 del D.L. Fiscale n°124/2019.

Il decreto MEF del 4 dicembre , con alcune modifiche, ha fissato le:

  • modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
  • procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata.

Tale decreto modifica il precedente decreto MEF del 17 giugno 2014.

Il versamento del bollo sulle fatture elettroniche può avvenire anche in ravvedimento operoso.

Detto ciò, il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo precise scadenze (articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014).

In particolare, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento e’ effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Invece, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare e’ effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Dal 2023 ossia per le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2023:

  • se il totale dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre non supera in totale 5mila euro, la stessa potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5mila euro, il relativo pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

Detto ciò, veniamo alla scadenza di fine febbraio.

Bollo fatture elettroniche 4° trimestre. Alla cassa entro il 29 febbraio

Per quanto riguarda i versamenti del 4° trimestre,  se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.

Dunque, il versamento relativo al 4° trimestre 2023, potrà essere effettuato entro il 29 febbraio.

Attenzione però al conteggio delle fatture da includere nel versamento.

A tal proposito, ci viene in aiuto la guida ufficiale dell’Agenzia delle entrate sul bollo apposto sulle fatture elettroniche.

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) sono considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
  • la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 dicembre, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 dicembre, viene considerata tra le fatture relative al 4°trimestre. Al contrario, una fattura datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 dicembre 2023, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° gennaio 2024, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al 1° trimestre 2024.

A ogni modo i conteggi sono messi a disposizione del contribuente nel portale fatture e corrispettivi (vedi elenchi A e B).

Riassumendo…

  • Entro il 29 febbraio dovrà essere versato il bollo sulle fatture elettroniche del 4° trimestre 2023;
  • il pagamento può essere effettuato indicando il proprio conto corrente sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi”.
  • in alternativa, è sempre possibile versare l’imposta di bollo in F24, da presentarsi in modalità telematica;
  • sarà necessario utilizzare il codice tributo 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.