La sospensione dell’attività di riscossione riguarda anche i fermi amministrativi. In particolare, nel periodo di sospensione, 8 marzo 2020-31 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate non può procedere all’iscrizione di alcun fermo amministrativo. Dunque opera un blocco al fermo amministrativo. Per la precisione,  anche se abbiamo ricevuto un preavviso di fermo, fino al 31 gennaio potremmo circolare liberamente con il nostro veicolo senza che si configuri una violazione di legge. Ad ogni modo, il fermo amministrativo non può riguardare il veicolo utilizzato per l’attività di impresa quale bene strumentale.

Il riferimento è a quei beni senza i quali l’attività non può essere svolta.

Il fermo amministrativo

Se non paghiamo una cartella potremmo subire il fermo amministrativo (art.86 DPR 602/73) sulla nostra auto.

La procedura di fermo parte da un preavviso con il quale l’Agenzia delle entrate-riscossione ci informa che se non provvediamo al pagamento della cartella scaduta entro 30 giorni, l’auto sarà soggetta a fermo amministrativo con iscrizione del fermo al Pubblico Registro automobilistico (PRA).

Il fermo non viene iscritto:

  • se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013);
  • per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili.

A tal proposito, circa la dimostrazione della strumentalità del bene, come riportato sul portale dell’Agente della riscossione,

il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà (sia per persona sia per persona giuridica) e l’utilizzo del veicolo deve avere rilevanza per l’attività d’impresa o professionale. Occorre presentare ai nostri sportelli oppure inviare a mezzo raccomandata A/R il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale” , allegando la documentazione necessaria per at- testare la strumentalità del veicolo

Si utilizza il modello F3 per annullare il preavviso/cancellare il fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversa- mente abili.

Il blocco del fermo amministrativo fino al 31 gennaio 2021

Dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese.

Fino alla stessa data, l’Agenzia delle entrate riscossione non può neanche procedere all’iscrizione di fermi amministrativi. Ciò vale anche se, prima del periodo di sospensione, abbiamo ricevuto un preavviso di fermo.

Attenzione, se il fermo amministrativo è già in essere e vogliamo sospenderlo o cancellarlo possiamo, alternativamente:

    1. pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure
    2. chiedere un piano di rateizzazione del debito, ex art.19 del DPR 633/72.

Su tale ultimo punto, una volta pagata la prima rata, il fermo amministrativo è sospeso.

Quando il debito viene integralmente pagato, l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette telematicamente il provvedimento di cancellazione al PRA.Il contribuente, quindi, non deve presentare alcuna istanza.

Il fermo amministrativo e le novità sulle rateazioni

Rimanendo sulle rateizzazioni, il D.L. 137/2020, decreto Ristori, ha modificato la disciplina delle rateazioni delle cartelle.

Infatti:

  • per le richieste di rateazioni presentate entro il 31 dicembre 2021, è elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza presentare l’ISEE;
  • per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

 

Sulle procedure esecutive, è necessario che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Attenzione, per tutti i piani dia rateazioni presentati entro il 31 dicembre 2021, si decade dalla rateazione se non si pagano 10 rate anche non consecutive.

La disciplina originaria dispone la decadenza dopo 5 rate.

Difatti, nel 2021 è più agevole e conveniente richiedere un piano di rateazione e ottenere la sospensione del fermo amministrativo.